Come ogni anno, l'avvento del 1° agosto segna l'avvio della sospensione feriale dei termini processuali, sì da determinare un “rallentamento” – e non certo la sospensione totale – delle attività processuali: risalente alla Legge n. 742 del 1969, originariamente fissata in 46 giorni poi ridotti a 31, la sospensione assolve alla funzione di tutelare tutte le parti processuali.
In altre parole, la sospensione feriale dei termini rappresenta il periodo di chiusura dei tribunali e di tutti i consessi giudicanti e, conseguentemente, determina il prolungamento delle scadenze dei vari processi di un periodo pari alla sospensione: cosicché ai fini del calcolo di qualsiasi termine, la stessa è del tutto irrilevante.
I procedimenti esclusi
Come detto, la sospensione è necessariamente limitata, in quanto taluni procedimenti giurisdizionali, nei diversi ambiti, sono ritenuti meritevoli di non essere sospesi.
Cominciamo con l'ambito penale, contraddistinto dalla non applicazione della sospensione feriale ai seguenti casi:
processi in cui sono coinvolti imputati detenuti in carcere;
cause urgenti e/o aventi per oggetto reati in prossimità della prescrizione;
cause per reati che stanno per prescriversi;
procedimenti aventi per oggetto reati legati ad associazioni a delinquere, sia in caso di procedimento ordinario che di giudizio immediato;
e alle fattispecie del deposito della sentenza, dell'incidente probatorio avente per oggetto prove che non possono essere rinviate e dei procedimenti interdizione o sequestro dei beni, a fronte della rinuncia alla sospensione o in casi con carattere di urgenza.
Sul versante civile, la sospensione feriale non opera per i procedimenti:
cautelari;
relativi ad abusi familiari;
relativi al riconoscimento dell'incapacità di agire;
concernenti il versamento degli alimenti;
nonché per le cause riguardanti i rapporti di lavoro dipendente di aziende private o aziende pubbliche ma con prevalente attività economica e quelle relative ad accordi collettivi.
Inoltre, la sospensione è inoperante anche per l'opposizione agli atti esecutivi e in tutte le cause in cui il possibile rinvio del procedimento rappresenta un vulnus per le parti: in questi ultimi casi, però, è necessaria la prevista dichiarazione d'urgenza del Tribunale.
Concludiamo la triade delle giurisdizioni ricordando che in ambito amministrativo non sono sospesi i procedimenti volti ad ottenere la sospensione di un provvedimento impugnato dinanzi al TAR.
L'ambito tributario
Per quanto riguarda i tributi la sospensione feriale opera per tutti i procedimenti: la sospensione, dunque, si “stratifica” sui termini per la presentazione di un reclamo o di un ricorso, e sui termini per l'esecuzione di un adempimento processuale quale, ad esempio, la costituzione in giudizio.
Solo per fare due esempi decisamente semplici, alla notifica di un avviso di accertamento avvenuta in data 7 giugno 2023, potrà fare seguito la notifica del ricorso il 6 settembre 2023: mentre per un ricorso notificato il 7 luglio 2023, la costituzione in giudizio potrà essere eseguita il 7 settembre 2023.
La sospensione incide, ovviamente, anche sui termini per appellare le sentenze, tanto che si tratti del cd. termine lungo, sei mesi dal deposito, quanto del “termine breve”, sessanta giorni dalla notifica della sentenza, e sui termini relativi alla riassunzione o alla ripresa del processo tributario.
Ma attenzione, in quanto la legislazione speciale in materia di “tregua fiscale” incrocia i destini della sospensione feriale.
Infatti, la Legge n. 197 del 2022 ha previsto la sospensione per 11 mesi dei termini per le impugnazioni anche incidentali delle sentenze e per le riassunzioni a seguito di rinvio scadenti tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023 in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: su questa sospensione non trova applicazione, e quindi “stratificazione”, la sospensione feriale, cosicché la stessa è del tutto irrilevante.