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mercoledì 26/07/2023 • 14:30

Lavoro Dal Ministero del Lavoro

Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell’importo per il 2023

Il Ministero del Lavoro, con DM 8 giugno 2023 n. 84, comunica la rivalutazione (a decorrere dal 1° luglio 2023) dell’importo dell’assegno di incollocabilità erogato dall’INAIL.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 3 min.
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Con DM 8 giugno 2023 n. 84 (pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito del ministero del Lavoro il 18 luglio 2023), lo stesso dicastero ha provveduto alla rivalutazione dell’importo dell’assegno di incollocabilità, a decorrere dal 1° luglio 2023.

Che cos’è l’assegno di incollocabilità?

L’INAIL corrisponde un assegno mensile, pagato con la rendita e soggetto a periodica rivalutazione monetaria, agli assicurati:

- fino al 2006, con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34%, riconosciuta in base alle tabelle relative all'indennizzo della rendita diretta e, dal 1° gennaio 2007, con riduzione dell'integrità psicofisica (danno biologico) di grado superiore al 20%, secondo le tabelle per il calcolo del danno biologico;

- di età non superiore ai limiti pensionabili;

- riconosciuti incollocabili dall’ITL.

L'assegno svolge una funzione sostitutiva dell'avviamento obbligatorio al lavoro nei confronti degli invalidi che hanno perso ogni capacità lavorativa o che, per il grado o la natura dell'invalidità, potrebbero essere nocivi per l'incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti.

L'assegno viene concesso dopo 30 giorni dalla presentazione della richiesta all'INAIL e viene pagato fino al compimento dell'età pensionabile, salvo che nel frattempo non intervengano variazioni nella condizione di incollocabilità.

Rivalutazione dell’importo

In seguito alla rivalutazione decisa dal Ministero del Lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2023, l’importo dell’assegno di incollocabilità risulta pari a € 290,11.

Fonte: DM 8 giugno 2023 n. 84

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