Un iscritto nella sezione B dell'Albo dei dottori Commercialisti non può essere ammesso nell'elenco dei Delegati alle Vendite presso il Tribunale competente. L'esclusione, chiarita dal CNDCEC nel Pronto Ordini n. 69/2023, è dovuta a una questione di competenze e formazione.
Per quanto attiene al delegato alle vendite, l'art. 179-ter disp. att. c.p.c. prevede che possano ottenere l'iscrizione nel relativo elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale e specchiata e sono iscritti nei rispettivi ordini professionali. I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti:
avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata;
avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso.
In relazione ai commercialisti, tali requisiti devono essere coordinati con l'Ordinamento professionale e, in particolare, con la disposizione che riconosce ai soli iscritti nella sezione A dell'Albo la competenza tecnica per il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione su delega del giudice dell'esecuzione (art. 1, c. 3, lett. i) D.Lgs. 139/2005). La norma, secondo il CNDCEC, ha una sua coerenza, dal momento che l'attività di delegato alle vendite è riservata, oltre che all'iscritto all'Albo dei commercialisti, all'avvocato e al notaio. Questi ultimi, hanno accesso alla professione di avvocato e notaio e alle attività che ne formano oggetto dopo aver conseguito - tra l'altro - una laurea magistrale in giurisprudenza e non una laurea triennale.
“Pertanto – conclude il Consiglio Nazionale - vista la necessità di garantire che i professionisti che si rendono disponibili ad assumere tali incarichi, pur nella consapevolezza della diversità degli ordinamenti professionali che regolano le rispettive professioni, possano vantare quantomeno titoli di studio di base uniformi, viste le responsabilizzanti funzioni che discendono dall'essere ausiliari del giudice delegato nella vendita dei beni oggetto di espropriazione, considerate le previsioni recate dall'art. 179-ter disp. att. c. p.c. in ordine alle modalità di documentazione delle competenze tecniche dei professionisti che chiedono l'iscrizione nell'elenco dei delegati, cui si sottraggono gli avvocati specialisti nella materia dell'esecuzione forzata, andando in tal modo ad avvalorare la tesi che nella delega alle vendite nell'ambito del processo esecutivo è comunque opportuno che i professionisti siano in possesso di adeguate competenze di base acquisite a seguito di percorsi formativi specializzanti e considerato quanto disposto dall'art. 1, comma 3, lett. i) del d.lgs. n. 139/2005, si ritiene che solo l'iscritto alla sezione A dell'albo possa svolgere la funzione di delegato alle vendite”.
Fonte: PO CNDCEC 24 luglio 2023 n. 69