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  • Tempo di lettura 2 min.

Il casus belli trae origine dalla proposizione di una domanda cautelare di trasferimento verso il comune di residenza, avanzata da una lavoratrice congiunta convivente con il proprio padre in condizioni di disabilità grave, ai sensi dell'art. 33, c. 5, legge 104/92.

L'ordinanza di accoglimento della richiesta cautelare di trasferimento, non reclamata, era stata confermata nel giudizio di merito di primo grado, nel quale il Tribunale aveva disposto anche la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento del danno da forzata inattività lavorativa, per il periodo intercorrente sino alla data di effettiva esecuzione del trasferimento.

A sostegno della fondatezza della propria pretesa, stante l'assenza di contestazione datoriale in merito alla condizione di handicap del padre della ricorrente e dell'effettiva assistenza dalla stessa prestata, la lavoratrice aveva essenzialmente posto l'esistenza di vacanze organiche nella zona di invocato trasferimento, venutesi a creare dopo l'introduzione del giudizio ma prima della decisione cautelare e pacificamente attestate dalla produzione delle dichiarazioni di ricerca di personale, pubblicate dall'azienda datrice per la sede di riferimento.

La lavoratrice, inoltre, aveva evidenziato come, ai fini della maturazione del diritto, rilevasse la situazione occupazionale della sede ambita e non di quella di provenienza, sottoline...

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