Con la Circ. INPS 24 luglio 2023 n. 69, l'istituto previdenziale ridetermina gli importi della contribuzione volontaria che i lavoratori agricoli autonomi devono versare per l'anno 2023.
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
Fermi restando i requisiti stabiliti in generale per i versamenti volontari dei lavoratori autonomi, l'agricoltore autorizzato è assegnato alla classe il cui reddito medio settimanale è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi degli ultimi 3 anni (156 settimane) di lavoro. Tali redditi sono determinati secondo un particolare meccanismo, che prevede per i periodi di lavoro successivi al 1° luglio 1990 lo stesso criterio descritto per i contributi obbligatori, mentre per i periodi di lavoro anteriori al 1° luglio 1990:
per i soggetti iscritti alla gestione a tale data, è preso in considerazione il reddito individuale attribuito per il 1990 in base alla fascia di reddito in cui è classificata l'azienda per lo stesso anno;
per i soggetti che hanno cessato l'attività prima del 1° luglio 1990, si considera il reddito individuale attribuibile per l'anno 1990 in base alla prima fascia di reddito.
Dividendo per 156 i redditi così individuati relativi agli ultimi 3 anni, si ottiene il reddito medio settimanale da rapportare al reddito medio della classe. L'importo del contributo relativo a ciascuna classe di reddito è determinato applicando al reddito medio corrispondente l'aliquota comune. È, tuttavia, dovuto un contributo minimo, il cui importo non può essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti.
Dal 1° gennaio di ciascun anno i redditi sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'ISTAT.
Nella tabella seguente si riportano i contributi in vigore per il 2023:
Classe
Reddito settimanale
Reddito settimanale medio imponibile
Quote pensione 22,00% RM
Addizionale L. 233/90 2% RM
Addizionale L. 160/75 (0,69 × 3)
Totale
1
Fino a € 254,16
254,16
55,92
5,09
2,25
63,26 (*)
2
Oltre € 254,16
Fino a € 338,88
296,52
65,24
5,94
2,25
73,43 (*)
3
Oltre € 338,88
Fino a € 423,60
381,24
83,88
7,63
2,25
93,76
4
Oltre € 423,60
465,96
102,52
9,32
2,25
114,09
(*) L'importo del contributo settimanale non può essere inferiore a (art. 10, c. 2, L. 233/90):
- € 63,32 settimanali se l'autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
- € 74,97 settimanali se l'autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.
Contributi integrativi volontari per gli OTI e gli OTD
L'importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell'anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione. Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all'imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l'aliquota IVS vigente nel settore che, per l'anno 2023, per il FPLD è pari a 29,90%.
Contributi integrativi volontari per i piccoli coloni e compartecipanti familiari
Nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal ministero del Lavoro con apposito Decreto Direttoriale (per l'anno 2023: DD 21 giugno 2023).
Fonte: Circ. INPS 24 luglio 2023 n. 69