martedì 25/07/2023 • 06:00
Con la circolare n. 68/2023, l'INPS riduce l'esonero per l'assunzione tempo indeterminato di giovani NEET al 20% della retribuzione imponibile del nuovo assunto. Il datore potrà infatti fruire del 60% solo se la retribuzione del neoassunto è superiore a 2.692 euro.
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Incentivo NEET e cumulabilità con altre agevolazioni
Il 21 luglio 2023, con la circolare n. 68, l'INPS ha illustrato l'incentivo per l'assunzione di giovani “NEET”, fornendo le istruzioni per la presentazione delle istanze, per l'esposizione in UniEmens dell'agevolazione e per il conseguente recupero delle somme, che avverrà a partire dalla competenza del mese di settembre.
L'incentivo, applicabile ai rapporti di lavoro del settore privato, riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2023 di giovani NEET, ossia giovani di età inferiore a 30 anni che non lavorano, non sono inseriti in alcun percorso formativo e sono iscritti al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG) o, come chiarito dal decreto ANPAL n. 189 del 19 luglio 2023, al Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL).
L'incentivo economico, riconosciuto per un massimo di 12 mesi dalla data dell'assunzione, è pari al 60% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali e assistenziali ed è cumulabile con altre misure agevolative che consistano in esoneri o riduzioni delle aliquote contributive, tra le quali rientra anche l'esonero per le assunzioni di giovani under 36 introdotto dalla legge di bilancio 2023; in caso di cumulo, l'incentivo si riduce al 20% della retribuzione lorda.
Nella circolare l'INPS afferma che, laddove il lavoratore fruisca dell'esonero parziale dei contributi a suo carico, scatta la regola relativa al cumulo, ragione per cui l'incentivo per il datore di lavoro si riduce al 20% della retribuzione imponibile. L'esonero, che riguarda i lavoratori con retribuzioni inferiori a 2.692 euro, è stato ampliato recentemente dallo stesso decreto lavoro ed è in vigore, per il momento, fino al 31 dicembre 2023.
L'INPS non fornisce alcuna spiegazione per questa presa di posizione, che sembra derivare da una stretta interpretazione letterale delle norme coinvolte:
- l'art. 27 del decreto lavoro stabilisce che l'incentivo NEET è cumulabile “con altri esoneri o riduzioni delle aliquote” vigenti;
- le norme relative all'agevolazione destinata ai lavoratori (da ultimo, lo stesso art. 39 del decreto lavoro) la definiscono come “esonero”.
La conseguenza è che il datore di lavoro ha diritto all'incentivo “pieno” (60% della retribuzione imponibile) soltanto se riconosce al giovane NEET neoassunto una retribuzione superiore a 2.692 euro mensili, soglia oltre la quale l'esonero parziale della quota a carico del lavoratore diviene inapplicabile.
Tuttavia, occorre osservare che:
- il “cumulo” in questione non sembra essere frutto di una libera scelta del datore di lavoro, che difficilmente può negare l'esonero al lavoratore;
- l'esonero in favore del lavoratore non ha alcuna incidenza sul costo del lavoro per il datore, che resta invariato;
- l'esonero (che va dal 2% al 3% fino al 30 giugno 2023 e dal 6% al 7% dal mese di luglio) della quota contributiva a carico del lavoratore (art. 39 del Decreto lavoro) è misura di riduzione del cuneo volta a favorire i lavoratori che ne sono i destinatari;
- pertanto, trattandosi di misure dirette a favorire soggetti diversi, non sembra di trovarsi di fronte ad un effettivo cumulo di agevolazioni.
Inoltre, e di conseguenza, un datore di lavoro che riconosca una retribuzione, ad esempio, di 2.500 euro mensili, avrà diritto ad un incentivo economico, ossia ad una riduzione del costo del lavoro, pari a 500 euro (20%); qualora, invece, un altro datore di lavoro riconosca una retribuzione di 2.700 euro mensili, avrà diritto ad un incentivo pari ad € 1.620 (60%).
Ad ogni modo, il cumulo tra incentivo NEET ed altre misure dovrà tenere conto della circostanza per cui l'incentivo NEET, in quanto diretto a soggetti considerati svantaggiati secondo la normativa europea, non può superare il 50% dei “costi ammissibili” come definiti dal Regolamento UE n. 651/2014. Si tratta dei “costi salariali” che lo stesso regolamento definisce come “importo totale… comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali [a carico del datore di lavoro, essendo quelli a carico del lavoratore già compresi nella stessa retribuzione lorda]… durante un periodo di tempo definito”.
Domande a partire dal 31 luglio
L'agevolazione è soggetta a limiti di spesa; il decreto ANPAL del 19 luglio, ne ha stabilito la ripartizione su base regionale.
I datori di lavoro interessati presenteranno, a partire dal 31 luglio, l'istanza “NEET23” all'interno del Portale delle Agevolazioni, contenente le generalità del lavoratore assunto o da assumere, la Regione/Provincia Autonoma di esecuzione della prestazione lavorativa, l'importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, l'indicazione della tipologia di rapporto (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l'eventuale percentuale oraria. Il datore di lavoro dovrà indicare anche se per l'assunzione si intende fruire anche di altre agevolazioni e dovrà autocertificare il possesso dei requisiti di accesso.
Effettuate le verifiche istruttorie, in caso positivo l'INPS, entro 5 giorni dalla richiesta, comunicherà la disponibilità delle risorse in calce al medesimo modulo di richiesta.
A questo punto, il datore dovrà procedere (se non lo ha già fatto) all'assunzione del lavoratore entro 7 giorni e comunicare all'INPS l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro entro i successivi 7 giorni. Pertanto, entro 14 giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
Tali termini sono perentori: la loro inosservanza determina la perdita delle somme prenotate, fermo restando che il datore di lavoro potrà presentare una nuova istanza. Le richieste presentate nei primi 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico saranno accolte secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione. Successivamente, l'INPS terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza stessa.
L'elaborazione delle istanze sarà effettuata a partire dal mese di settembre. Il recupero dell'agevolazione nella denuncia UniEmens potrà, pertanto, avvenire a partire dalla competenza dello stesso mese di settembre 2023.
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Luca Furfaro
- Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&AssociatiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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