L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023, prevede per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori elencati nel richiamato Allegato 1, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Al riguardo, si sottolinea, per completezza, che le disposizioni in oggetto sospendono sia gli adempimenti informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi con scadenza nell'arco temporale sopra riportato (dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023). Sono ricompresi nella sospensione anche i versamenti, in scadenza nel predetto periodo, relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall'Istituto e agli atti di accertamento da vigilanza documentale.
Si specifica che è ricompreso nella sospensione anche il versamento della prima rata in caso di domanda di rateazione per la quale il relativo pagamento ricada nel predetto periodo di sospensione.
Soggetti interessati alla sospensione contributiva
In applicazione delle disposizioni del citato articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023, la sospensione, decorrente dal 1° maggio 2023 (data a partire dalla quale si sono verificati gli eventi atmosferici, franosi e alluvionali) e valevole fino al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi è riferita ai soggetti che avevano – alla medesima data del 1° maggio 2023 – la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa, nei territori interessati dagli eventi atmosferici in trattazione.
In particolare, destinatari della sospensione in esame sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
i committenti e i liberi professionisti obbligati all'iscrizione alla Gestione separata.
La sospensione in esame è applicabile, unicamente, agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei territori elencati nell'Allegato 1 già richiamato.
I datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti possono usufruire della misura di cui alla predetta norma soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nei territori in trattazione. Si sottolinea che la sospensione in commento riguarda – nelle eventuali situazioni di datori di lavoro autorizzati all'accentramento degli adempimenti contributivi – esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nei medesimi territori.
Modalità di recupero dei contributi sospesi
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto della normativa in oggetto, dovranno essere effettuati, ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61/2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Entro la medesima data del 20 novembre 2023, dovranno essere effettuati in unica soluzione i versamenti sospesi relativi alle note di rettifica e alle rate dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023).
Da ultimo, si rappresenta che, per espressa previsione di legge, nelle fattispecie in argomento, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.
Fonte: Circ. INPS 20 luglio 2023 n. 67