venerdì 21/07/2023 • 14:30
L’INPS, con Circ. 20 luglio 2023 n. 66, fornisce alcune precisazioni relative alla C.Cost. 7 novembre 2022 n. 224, che ha dichiarato l’illegittimità della disposizione riguardante il calcolo della retribuzione pensionabile e i criteri per la neutralizzazione dei periodi di prolungamento per i lavoratori marittimi.
redazione Memento
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 novembre 2022 n. 224, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione (art. 24 L. 413/84) nella parte in cui non consente la neutralizzazione del prolungamento contributivo per il calcolo della pensione di vecchiaia dei lavoratori marittimi quando questo determina un risultato sfavorevole nel calcolo dell'importo della pensione stessa. Di conseguenza l'INPS, con la Circolare in commento, fornisce alcune precisazioni a riguardo. Prolungamento contributivo: di cosa si tratta? Si tratta di contributi accreditati direttamente dall'INPS sulla posizione assicurativa del marittimo e collocati in periodi privi di assicurazione, successivi a ciascun imbarco. I periodi di assicurazione ottenuti a seguito del prolungamento sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione. La decisione della Corte Costituzionale Con la sentenza n. 224 del 2022, la Corte costituzionale ha esteso il principio della neutralizzazione ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia dei lavoratori marittimi anche ai periodi di prolungamento, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 L. 413/84, nella parte in cui tale norma non consente la neutralizzazione del prolungamento per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione, quando il prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell'importo della pensione spettante agli assicurati. Campo di applicazione La sentenza si applica esclusivamente nei casi in cui, nelle ultime 260 settimane antecedenti alla decorrenza della pensione, siano presenti periodi di prolungamento. Non è, pertanto, consentito procedere alla neutralizzazione dei periodi contributivi superiori al quinquennio antecedente la decorrenza del trattamento pensionistico. Devono essere neutralizzati tutti i periodi di prolungamento non necessari al raggiungimento del diritto a pensione che ricadono nell'ultimo quinquennio, non essendo consentito individuare e neutralizzare solo alcuni dei periodi collocati nell'arco temporale massimo considerato. Ricalcolo delle pensioni Per il calcolo delle quote retributive della pensione devono essere esclusi dal computo dell'anzianità contributiva e della retribuzione pensionabile tutti i periodi di prolungamento, non determinanti ai fini del perfezionamento del requisito dell'anzianità contributiva minima, che si collochino nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la data di decorrenza della pensione stessa, nel caso in cui tale esclusione determini un importo di pensione più favorevole. Pertanto, ai fini del computo della retribuzione pensionabile, non si deve tenere conto di tutti i periodi di prolungamento che si collochino nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la data di decorrenza della pensione. La retribuzione pensionabile di ciascuna quota retributiva, una volta operata l'esclusione, deve comunque essere calcolata sulla base del numero di settimane occorrenti ai fini del calcolo di ciascuna quota retributiva. Fonte: Circ. INPS 20 luglio 2023 n. 66
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