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venerdì 21/07/2023 • 06:00

Finanziamenti Sviluppo rurale

Politica agricola comune: modifiche al meccanismo sanzionatorio

Sono stati pubblicati sulla GU n. 167 del 19 luglio 2023, due decreti del Masaf relativi, rispettivamente, all'integrazione della normativa riguardante i termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC ed alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune.

di Pietro Mosella - Giornalista pubblicista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Nella Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati due decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), in materia di politica agricola comune. Nello specifico, si tratta del:

  • decreto 11 maggio 2023, recante l'integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023;
  • decreto 22 maggio 2023, relativo all'attuazione del D.Lgs. 42/2023, recante: «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune».

Interventi del Piano strategico nazionale PAC

Il decreto 11 maggio 2023 apporta modifiche all'art. 11 del decreto Masaf del 23 dicembre 2022, relativo all'attivazione dei diritti all'aiuto ed alla presentazione della domanda unica, stabilendo che «qualora il termine ultimo per la presentazione della domanda unica o altre dichiarazioni o documenti giustificativi o contratti, coincida con un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine s'intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo».

È, altresì, disposto che, alle domande uniche presentate oltre i termini previsti, si applicano le riduzioni di cui all'art. 5 del D. Lgs. 42/2023 rubricato, appunto “Riduzione dei pagamenti per la presentazione tardiva delle domande”.

In merito agli interventi a superficie ed a capo dello sviluppo rurale, il decreto in commento novella anche l'art. 7 del decreto 9 marzo 2023 del Masaf, prevedendo adesso che «qualora il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale o altre dichiarazioni o documenti giustificativi o contratti, coincida con un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine s'intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo».

Anche per le domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie ed a capo dello sviluppo rurale presentate oltre i termini, si applicano le riduzioni di cui all'art. 5 del D. Lgs. 42/2023.

Per l'anno 2023, in relazione alla domanda unica, il decreto ha previsto che le stesse fossero presentate entro il 15 giugno 2023 e, in caso di presentazione oltre detto termine, si applicano le riduzioni di cui al sopra menzionato art. 5.

Il decreto 11 maggio 2023 in commento, ha previsto, inoltre, che le modifiche apportate alle domande presentate entro il 15 giugno 2023, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati, compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sarebbero state considerate domande tardive, purché presentate entro il 10  luglio 2023.

Gestione e monitoraggio della politica agricola comune

Il decreto 22 maggio 2023 del Masaf è stato emanato in attuazione del D.Lgs. 42/2023, il quale disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico PAC per il percepimento dei pagamenti unionali, di cui al Reg. (UE) 2021/2115.

Secondo quanto disposto dal medesimo D. Lgs, per sanzioni s'intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal Reg. (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

In virtù di quanto previsto dal decreto di attuazione in commento, in relazione alle disposizioni del summenzionato D. Lgs., si prevede che, se per un dato anno di domanda, un beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole a sua disposizione, si determina la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda unica o nella domanda di pagamento. Di conseguenza:

  • se la percentuale determinata con le suddette modalità è superiore al 3%, ma inferiore od uguale al 20% e se la superficie non dichiarata non è determinante per l'ammissibilità agli interventi basati sulla superficie o per l'esenzione dagli obblighi di condizionalità, l'importo complessivo dei pagamenti per interventi basati sulla superficie che spettano all'agricoltore per l'anno considerato, è ridotto dell'1%;
  • se la percentuale determinata con le sopra menzionate modalità è superiore al 20%, ma inferiore o uguale al 50% e se la superficie non dichiarata non è determinante per   l'ammissibilità agli interventi basati sulla superficie o per l'esenzione dagli obblighi di condizionalità, l'importo complessivo dei pagamenti per interventi basati sulla superficie che spettano all'agricoltore per l'anno considerato, è ridotto del 2%;
  • se la percentuale determinata sempre con le suddette modalità è superiore al 50% ed in tutti i casi in cui la superficie non dichiarata è determinante per l'ammissibilità agli interventi basati sulla superficie o per l'esenzione dagli obblighi di condizionalità, l'importo complessivo dei pagamenti per interventi basati sulla superficie che spettano all'agricoltore per l'anno considerato, è ridotto del 3%.

Ai fini di quanto sopra esposto, il decreto in commento specifica che, la base di calcolo dei pagamenti basati sulla superficie spettanti all'agricoltore, è la superficie dichiarata.

Fonti: DM MASAF 11 maggio 2023

DM MASAF 22 maggio 2023

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