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venerdì 21/07/2023 • 06:00

Lavoro Dalla Cassazione

Il licenziamento può essere impugnato con qualsiasi atto scritto

Ai fini dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento è sufficiente qualsiasi atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro, con qualsiasi termine, e senza formule prestabilite, la volontà di contestare la sua validità e la sua efficacia. A ribadirlo è la Cassazione, con l'ordinanza 17731 del 21 giugno 2023.

di Elena Cannone - Avvocato

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La Corte d'appello di Genova, nel confermare la decisione del Giudice di prime cure, rigettava la domanda proposta da un lavoratore avente ad oggetto l'illegittimità del licenziamento per inidoneità alla mansione intimatogli dall'azienda sanitaria, sua datrice di lavoro. Nel formulare la propria decisione, la Corte d'appello partiva dall'assunto che la manifestazione di dissenso rispetto al provvedimento espulsivo espressa dal lavoratore con la dicitura in calce alla relativa comunicazione "prendo solo per ricevuta visione della lettera non condividendo né la forma né il contenuto" non poteva ritenersi espressiva della sua volontà di impugnarlo. Pertanto, a suo parere, essa era inidonea a tal fine, con conseguente decadenza dall'azione. Il lavoratore soccombente ricorreva così in cassazione, affidandosi a due motivi. Il lavoratore si lamentava, tra gli altri, della non conformità alle disposizioni di legge e al principio della libertà di forma della tesi dei giudici di merito circa l'inidoneità della dicitura di cui sopra “a riflettere” la sua volontà di impugnare il provvedimento espulsivo. Il lavoratore riteneva essere sufficiente qualsiasi atto scritto idoneo a manifestare la volontà di contestare la validità e l'efficacia del licenziamento. Resisteva, con controricorso, la datrice di lavoro a fronte del quale il lavoratore depositava proprie memorie.

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