I soggetti passivi IVA, a norma dell'art. 8 del DPR 322/1998, erano tenuti a presentare telematicamente la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno 2022, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023.
Scaduto il termine di presentazione, i contribuenti, pur in presenza d'irregolarità, hanno la possibilità di sanare la mancata trasmissione della dichiarazione presentando il Modello IVA entro 90 giorni dalla scadenza. In tal caso, la dichiarazione diventa “tardiva”, ma sarà comunque valida salvo l'applicazione delle sanzioni previste.
Diversamente, qualora la dichiarazione venga presentata con un ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza, la stessa si considera omessa, ma costituisce titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.
Soggetti obbligati ed esonerati
La dichiarazione IVA riassume le operazioni attive e passive effettuate dal contribuente nel corso dell'anno (suddivise per aliquota) e consente di determinare il credito o il debito annuale d'imposta.
L'adempimento è, altresì, funzionale:
alla determinazione del volume d'affari (rigo VE50 del Modello IVA2023);
al calcolo dell'imposta effettivamente detraibile e della percentuale del pro-rata;
all'esercizio delle opzioni e delle revoche previste in materia di IVA (quadro VO);
all'eventuale modifica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione, titolari di partita IVA, in linea generale, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta.
Tuttavia, sono esonerati dall'adempimento:
1) i contribuenti che per l'anno d'imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (art. 10, DPR 633/1972), nonché coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (art. 36-bis, DPR 633/1972), hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Tale esonero, viene meno qualora il contribuente:
abbia effettuato operazioni imponibili anche se riferite ad attività gestite con contabilità separata;
abbia registrato operazioni intracomunitarie, ovvero eseguito rettifiche (art. 19-bis2, DPR 633/1972);
abbia effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l'imposta è dovuta da parte del cessionario (Reverse charge);
2) i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 e 2, DL 98/2011) e del regime forfetario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014);
3) i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (art. 34, c. 6, Decreto IVA);
4) gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti ed altre attività simili che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari;
5) le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell'imposta;
6) i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta;
7) i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni in materia di attività d'intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
8) i soggetti domiciliati o residenti fuori dall' UE, non identificati in ambito comunitario, identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato per l'assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti non soggetti passivi d'imposta;
9) i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi (Ateco 02.30) e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee (art. 3, D. Lgs. 75/2018) che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad 7.000 euro (art. 34-ter, DPR 633/1972).
Modalità e termini di presentazione
La dichiarazione IVA dev'essere presentata esclusivamente in forma telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente dal dichiarante, ovvero tramite un intermediario abilitato, altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato) o società appartenenti al gruppo.
La trasmissione del Modello IVA, come anticipato, dovrà avvenire nell'intervallo temporale dal 1° febbraio al 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione. Decorso il termine ultimo del 30 aprile, la stessa è considerata in ritardo, ma comunque valida se presentata entro i successivi 90 giorni dalla scadenza suindicata.
Tipologia di dichiarazione
Presentazione
Modello IVA ordinario
Dal 1° febbraio al 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione
Modello IVA “tardivo”
Entro 90 giorni dal 30 aprile
Modello IVA omesso
Oltre 90 giorni dal 30 aprile
Dichiarazione IVA tardiva e sanzioni
I contribuenti che non hanno trasmesso il Modello IVA 2023 entro il 2 maggio 2023 (il 30 aprile era domenica ed il 1° maggio festivo), potranno regolarizzare la posizione fiscale presentando una dichiarazione IVA tardiva entro il prossimo 31 luglio, evitando, in tal modo, d'intercorrere nella fattispecie di omessa dichiarazione.
A tal fine, è necessario trasmettere il Modello compilato in ogni sua parte e provvedere al versamento della sanzione fissa di 250 euro (art. 5 e 3, D. Lgs. 471/1997, Circ. AE 42/E/2016), ridotta ad 1/10 e, quindi, pari a 25 euro, tramite modello F24 ed utilizzando il codice tributo “8911”.
Qualora, inoltre, dalla dichiarazione IVA emerga un debito d'imposta, è necessario versare il tributo, gli interessi calcolati al tasso legale, nonché la sanzione per omesso versamento dell'imposta pari al 30% della stessa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997.
Dichiarazione IVA omessa
Trascorso il 31 luglio 2023, la dichiarazione IVA si considera omessa e per il contribuente trova applicazione un regime sanzionatorio più oneroso. In particolare, a norma dell'art. 5 del D. Lgs. 471/1997, per l'omessa presentazione del Modello IVA si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'ammontare del tributo dovuto, con un minimo di 250 euro.
È opportuno ancora ricordare che, l'ammontare della sanzione, varia in funzione del momento in cui viene regolarizzata la violazione e dell'eventuale imposta dovuta.
Violazione
Sanzione
Presentazione della dichiarazione IVA entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo
Dal 60 al 120% dell'imposta con un minimo di 200 euro
Omessa presentazione della dichiarazione nel caso in cui il soggetto passivo effettui esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta
Da 250 a 2000 euro
Dichiarazione omessa contenente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo
Da 150 a 1000 euro