sabato 22/07/2023 • 06:00
L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ha pubblicato le FAQ relative alle Regole tecniche per le piattaforme di approvvigionamento digitale recentemente emanate dall'Agenzia con determina 137/2023, al fine di sciogliere alcuni dubbi interpretativi.
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Sono state pubblicate dall'AgID, nella sezione dedicata all'e-procurement del sito web istituzionale, le risposte alle “domande frequenti” (FAQ), relative alle Regole tecniche per le piattaforme di approvvigionamento digitale, recentemente emanate dall'Agenzia con determina 137/2023.
Il documento intende sciogliere i dubbi interpretativi delle Regole tecniche emersi nel corso dei numerosi incontri pubblici svolti dalla stessa Agenzia con gli attori dell'ecosistema e-procurement.
Le FAQ sono corredate da un ulteriore approfondimento tecnico: il “Modello di interoperabilità per le Piattaforme di approvvigionamento digitale”. Si tratta di un documento che intende chiarire il modello d'interoperabilità adottato nell'ambito dell'e-procurement, in conformità alle Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati che ha l'obiettivo di abilitare lo scambio semplice e sicuro di dati ed informazioni tra tutte le P.A. (art. 50-ter, Codice dell'amministrazione digitale - CAD).
Insieme alle Regole tecniche, i documenti pubblicati rappresentano l'esito di un processo di consultazione permanente del mercato avviato da AgID con un approccio aperto con tutti i soggetti facenti parte, a vario titolo, dell'ecosistema dell'e-procurement italiano.
AgID prosegue il percorso di condivisione avviato, fornendo supporto nel processo di adozione delle specifiche tecniche, a cui le piattaforme di approvvigionamento dovranno adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.
Struttura delle FAQ
Le FAQ relative ai “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale”, si dividono sostanzialmente in sei sezioni, ovvero:
In questa sede, ci si sofferma su alcune delle fattispecie esaminate dalle FAQ.
Titolare e Gestore nelle Regole tecniche
Un aspetto, in linea generale, da sottolineare in premessa e precisato nelle FAQ, è quello relativo al fatto che, le definizioni delle Regole tecniche, hanno validità nell'ambito delle Regole stesse e sono, quindi, finalizzate al processo di certificazione dei prodotti e di dichiarazione di conformità delle Piattaforme. Non vi sono, pertanto, implicazioni rispetto all'organizzazione interna dei vari attori che sviluppano, gestiscono ed utilizzano le Piattaforme o ad aspetti estranei alle Regole, quali la proprietà del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).
Nello specifico, il Titolare è il soggetto che richiede la certificazione di uno o più componenti di Piattaforma e s'impegna a mantenere tali componenti conformi a quanto stabilisce il Codice, anche incaricando altri soggetti.
Il Gestore è il soggetto che integra uno o più componenti certificati per realizzare una specifica istanza di Piattaforma. Il Gestore emette la dichiarazione di conformità ed è responsabile della gestione in esercizio della Piattaforma. Pertanto, il Gestore assicura che eventuali aggiornamenti dell'istanza di Piattaforma non violino i presupposti della dichiarazione di conformità.
Se Titolare e Gestore sono il medesimo soggetto giuridico, le Regole tecniche richiedono che sia garantita una separazione organizzativa interna che consenta di attribuire ai ruoli di Gestore e Titolare le relative responsabilità.
Piattaforme di gestione delle garanzie fideiussorie
Alcuni degli aspetti rilevanti chiariti nelle FAQ in esame, sono quelli riguardanti le funzionalità che ricoprono le piattaforme di emissione di garanzie fideiussorie.
Tali piattaforme, infatti, sono descritte nell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici e sono distinte da quelle di approvvigionamento digitale.
Sono trattate dalle Regole tecniche per esplicita previsione del Codice, ai sensi del c. 3 del citato art. 106.
I requisiti delle piattaforme per la gestione delle fideiussioni devono prevedere anche: il collegamento tramite interoperabilità con i dati di ANAC per la verifica del CIG (dato da inserire al momento della richiesta della fideiussione richiesta per la partecipazione alla gara).
Dopo il rilascio della fideiussione, l'impronta (“hash value”) dev'essere comunicata alla Piattaforma in modo trasparente ed inserita nel fascicolo di gara, così come dev'essere comunicata la fideiussione definitiva, richiesta all'aggiudicatario prima della sottoscrizione del contratto.
Le Regole tecniche non stabiliscono le caratteristiche generali delle piattaforme di gestione delle garanzie fideiussorie ma, nel caso in cui tali piattaforme siano basate su registri distribuiti, definiscono le caratteristiche di tali registri.
Le FAQ spiegano, inoltre, che è possibile un'integrazione applicativa tra i due tipi di piattaforma nel rispetto dei requisiti generali delle Regole tecniche (v. risposta 1.2) e del principio che solo le Piattaforme di cui all'art. 25 del Codice possono interagire con gli e-service esposti da ANAC tramite la Piattaforma digitale nazionale dei dati (PDND).
Per quanto concerne, invece, la verifica telematica e la validazione tecnica del certificato di garanzia
fideiussoria, le FAQ precisano che, per verifica telematica s'intende che le piattaforme per la gestione delle fideiussioni devono consentire di verificare telematicamente le garanzie fideiussorie, analogamente alla verifica telematica presso l'emittente prevista nel caso in cui non si utilizzino piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti.
Tale verifica, è una validazione tecnica, con cui conoscere lo stato della garanzia, ma non riguarda gli aspetti civilistici, di cui è responsabile chi emette la garanzia (i cui obblighi sono gli stessi in caso di utilizzo di piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti) e la sottoscrive.
Ricordano, infatti, le FAQ che, le garanzie fideiussorie, devono sempre essere sottoscritte dall'emittente con firma digitale, indipendentemente dall'utilizzo di tecnologie basate su registri distribuiti. La verifica telematica non implica necessariamente la validazione di tale firma che è, comunque, possibile integrare nella funzione di verifica della garanzia.
Infine, le FAQ specificano che, con certificato di garanzia fideiussoria, si indica il documento informatico emesso e firmato digitalmente dal soggetto che rilascia la garanzia.
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