mercoledì 19/07/2023 • 14:30
Con la Circ. n. 32 del 18 luglio 2023 l’INAIL informa di aver raggiunto un accordo con il Ministero della Salute che regola il rimborso per prestazioni sanitarie derivanti da infortunio sul lavoro e malattia professionale erogate dallo stesso INAIL.
redazione Memento
Con circolare n. 32 del 18 luglio 2023 l'INAIL informa che, in data 29 novembre 2022, è stato sottoscritto l'Accordo con il Ministero della Salute che regola il rimborso delle spese di competenza del Ministero della Salute, per il tramite dell'INAIL, anticipate da Stati aderenti al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al Regolamento (CE) n. 987/2009 per prestazioni sanitarie derivanti da infortunio sul lavoro e malattia professionale, in favore di lavoratori assicurati soggetti aventi diritto. Premessa L'attuale quadro normativo italiano prevede che - nel caso di prestazioni sanitarie erogate da uno Stato UE, Stati SEE, Svizzera a favore di un lavoratore infortunato assicurato in Italia - il rimborso degli oneri delle prestazioni gravi sul Ministero della Salute per le prestazioni di natura sanitaria/ospedaliera, mentre restano a carico dell'INAIL gli oneri relativi alle prestazioni in natura relative agli infortuni sul lavoro. Pertanto, per un lavoratore assicurato in Italia che si infortuni in uno Stato membro o aderente ai regolamenti comunitari e che ha diritto alle cure presso detto Stato, l'INAIL deve provvedere formalmente al rimborso di tutti gli oneri connessi alle prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, compresi quelli di natura sanitaria, che in base alla legislazione italiana sono invece di competenza del SSN. Accordo INAIL e Ministero della Salute Con l'Accordo sottoscritto in data 29 novembre 2022 è previsto che l'INAIL invii tramite PEC al Ministero della Salute: i moduli SED DA010 e i modelli E125 relativi alle richieste di rimborso, pervenute dagli Enti creditori esteri, per prestazioni sanitarie erogate a titolo di infortunio sul lavoro o malattia professionale agli assicurati INAIL; l'elenco dei nominativi forniti dalle istituzioni estere, entro un mese dal loro ricevimento. Il Ministero della salute verifica, congiuntamente alle Asl, i presupposti di diritto delle prestazioni erogate e la congruità delle somme richieste dagli Stati creditori e comunica all'INAIL, entro 180 giorni dal ricevimento della PEC, l'esito del riscontro, onde consentire all'Istituto eventuali contestazioni delle somme richieste in base alle indicazioni del Ministero. Aspetti operativi Rimangono invariate le modalità dello scambio di documentazione previsto fra la Sede e la Direzione centrale rapporto assicurativo, in qualità di organismo di collegamento con le istituzioni estere anche a seguito della stipulazione dell'Accordo. Fonte: Circ. INAIL 18 luglio 2023 n. 32 Accordo INAIL – Ministero della Salute
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