Con Nota INL 13 luglio 2023 n. 5056, l'Ispettorato del Lavoro affronta nuovamente il tema dello stress termico (a causa della forte ondata di calore che sta colpendo il nostro paese in questi giorni) e, anche rinviando a indicazioni già fornite, illustra tutti gli accorgimenti necessari per proteggere i lavoratori che, in ragione della propria attività, sono maggiormente esposti al caldo.
N.B. Si ricorda che il rischio da calore è parte integrante della valutazione dei rischi che deve essere obbligatoriamente svolta dal datore di lavoro (art. 28 D.Lgs. 81/2008). In caso di carenza di tale valutazione, la ripresa delle lavorazioni interessate è condizionata all'adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio.
Valutazione del rischio da calore: strumenti e metodologie
Per l'indagine sulla valutazione dei rischi da stress termico e l'individuazione delle relative misure di mitigazione, è possibile fare riferimento alla documentazione consultabile sul Portale Agenti Fisici nella Sezione “Microclima”, ai contenuti informativi reperibili ai link https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-rischio/agentifisici/stress-termico.html con informazioni relative alle strategie e tecniche di misura dello stress termico e alle relative metodologie di misurazione e di controllo del microclima, che possono avvalersi di analisi del calcolo dell'esposizione mediante gli indici WBGT, PHS, IREQ, degli indici di ergonomia e di temperatura.
Nel merito deve richiamarsi anche la pubblicazione dell'Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) “Heat at work – Guidance for workplaces” (Esposizione al calore sul lavoro: orientamenti per i luoghi di lavoro), che fornisce indicazioni pratiche su come gestire e ridurre i rischi associati all'esposizione al calore nell'ambiente di lavoro, e con le informazioni sulle patologie connesse al calore. La guida espone metodi pratici – organizzativi e tecnici – per ridurre e gestire il rischio professionale in relazione ai luoghi di lavoro, fornendo anche informazioni sulle azioni da intraprendere nel caso in cui un lavoratore inizi a manifestare sintomi di malessere legato al calore.
L'organizzazione produttiva
L'esposizione eccessiva allo stress termico comporta l'aumento del rischio infortunistico: maggiormente interessate da tali fenomeni sono le mansioni che comportano attività non occasionale all'aperto, nei settori più esposti al rischio: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare.
Altri fattori importanti che possono concorrere nella valutazione del rischio e/o del suo aggravamento da considerare nelle misure volte ad affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore sono:
gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 - 17:00);
le mansioni;
le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI);
l'ubicazione del luogo di lavoro;
la dimensione aziendale;
le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).
La CIGO per eventi meteo
L'INL ricorda che le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, possono richiedere la CIGO evocando la causale “eventi meteo”. Si considerano elevate le temperature superiori a 35° C. Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l'azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l'entità della temperatura o di produrre bollettini meteo. Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell'azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.
Fonte: Nota INL 13 luglio 2023 n. 5056