sabato 15/07/2023 • 06:01
L'Agenzia delle Entrate analizza il caso del trattamento ai fini convenzionali di una pensione di invalidità e di una pensione di reversibilità di fonte italiana corrisposte a una persona fisica residente in Francia.
redazione Memento
Con la Risp. AE 14 luglio 2023 n. 385, il Fisco analizza il caso del trattamento ai fini convenzionali di una pensione di invalidità e di una pensione di reversibilità di fonte italiana corrisposte a una persona fisica residente in Francia. Nel caso in esame, le pensioni della Contribuente sono corrisposte da parte dell'INPS, soggetto residente nel territorio dello Stato italiano, e pertanto le stesse, in base alla normativa interna, devono essere tassate in Italia ai fini dell'IRPEF e delle relative Addizionali. La normativa interna deve però essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute nella Convenzione Italia-Francia. Con l'Accordo Amichevole tra le Amministrazioni finanziarie italiana e francese, formalizzato con uno scambio di lettere tra Francia e Italia nel dicembre 2000, è stata definita l'interpretazione da dare all'espressione «sicurezza sociale», di cui al par. 2 del citato articolo 18. Inoltre, è stato concordato, sulla base di una ricognizione effettuata sia da parte italiana che da parte francese, un elenco di prestazioni pensionistiche da considerarsi ricomprese nei regimi di sicurezza sociale previsti dalle rispettive legislazioni nazionali. Pertanto, nei casi in cui le pensioni siano ricomprese nella suddetta elencazione, le stesse devono essere assoggettate ad imposizione concorrente sia in Italia che in Francia, rientrando nell'ambito applicativo dell'articolo 18, par. 2, della Convenzione. Qualora la pensione di reversibilità ''SO'' percepita dalla Contribuente originasse da uno degli impieghi sopra menzionati (privato in generale, o pubblico nello specifico ambito di un'attività industriale o commerciale), tale trattamento pensionistico dovrebbe essere assoggettato ad imposizione concorrente, in Francia e in Italia, con eliminazione della doppia imposizione in Francia, mediante la concessione da parte di tale Stato del credito per le imposte pagate in Italia. FONTE: Risp. AE 14 luglio 2023 n. 385
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