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lunedì 17/07/2023 • 06:00

Caso Risolto Adempimenti amministrativi

Come gestire l’elaborazione della busta paga di un lavoratore impatriato

Il datore di lavoro che si trova a dover gestire dal punto di visita amministrativo l'elaborazione di un cedolino paga del lavoratore impatriato dovrà appurare la spettanza della relativa agevolazione fiscale e applicarla dal periodo di paga successivo alla richiesta del lavoratore.

di Luca Bonetti - Consulente del Lavoro in Torino

+ -
  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Un datore di lavoro privato inquadrato nel settore Terziario ha assunto, il 1° giugno 2023, un lavoratore con un contratto a tempo indeterminato e mansioni impiegatizie, a cui ha riconosciuto una retribuzione annua lorda pari ad euro 38.000,00 da corrispondersi in 14 mensilità.

Il lavoratore ha dichiarato di aver diritto all'applicazione dell'agevolazione per lavoratori impatriati a decorrere dall'anno d'imposta 2023, in quanto sostiene:

  • di aver trasferito la residenza in Italia, nel comune di Milano, in data 25 maggio 2023;
  • di essere stato residente a Parigi, prima del trasferimento in Italia e, nello specifico, di essere stato residente all'estero per un periodo pari a n.5 anni;
  • che si impegnerà a mantenere la residenza in Italia per almeno un biennio.

La normativa applicabile

La disciplina dell'agevolazione per lavoratori impatriati risulta integralmente contenuta all'interno dell'art. 16 del D.Lgs. 147/2015, i cui commi 1 e 2 definiscono la platea dei potenziali beneficiari dell'agevolazione:

Art. 16, comma 1

Art. 16, comma 2

Lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e che:

  • non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
  • prestano attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Cittadini dell'Unione Europea o di uno Stato Extra UE con cui risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:

  • siano in possesso di un titolo di laurea ed abbiano svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più
  • abbiano svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post-lauream.

Il lavoratore dipendente che rispetti i requisiti di cui sopra, e che ne faccia esplicita richiesta al datore di lavoro, può beneficiare di un'importante agevolazione fiscale. Nello specifico, il reddito prodotto in Italia e derivante dal rapporto di lavoro concorrerà alla formazione del reddito complessivo in misura pari al 30% del suo ammontare; la predetta percentuale potrebbe essere, inoltre, ridotta al 10% nel caso in cui il lavoratore, in sede di ingresso in Italia, decidesse di trasferire la propria residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

L'agevolazione fiscale in argomento ha una durata di cinque anni, che decorrono dall'anno in cui il lavoratore ha trasferito la residenza fiscale in Italia e proseguono per i successivi quattro periodi d'imposta. Il comma 3-bis dell'art. 16 prevede, inoltre, la possibilità di estendere l'agevolazione per un ulteriore quinquennio (con detassazione al 50% o al 90% in specifiche ipotesi) nel caso in cui il lavoratore impatriato risulti in possesso dei seguenti requisiti alternativi:

  • avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
  • avere acquistato un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti il trasferimento (l'acquisto dell'abitazione può̀ essere anche effettuato dal coniuge, dal convivente o dai figli).

Analisi del caso di specie

Con riferimento al caso di specie, in base ai dati dichiarati dal lavoratore in fase di assunzione, è possibile sostenere che quest'ultimo risulti in possesso dei requisiti contenuti all'interno del comma 1 dell'art. 16 e abbia diritto, pertanto, a fruire dell'agevolazione in argomento.

In particolare, è stato verificato che il lavoratore risultasse, dal punto di vista fiscale, un soggetto residente in Italia a decorrere dall'anno di imposta 2023.

L'art. 2 DPR 917/1986 (c.d. “TUIR”), al riguardo, disciplina che [...] si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile [...].

Dal momento che il lavoratore ha trasferito la propria residenza in Italia il 25 maggio 2023 (iscrivendosi all'anagrafe del comune di Milano), lo stesso soddisfa la condizione richiamata nella disposizione normativa di cui sopra, in quanto – per la maggior parte del periodo d'imposta 2023 – risulta iscritto nell'anagrafe della popolazione residente.

Il dipendente, inoltre, risulta ottemperante anche agli ulteriori requisiti di cui al comma 1 dell'art. 16, in quanto rispettivamente:

  • ha dichiarato di non essere stato residente in Italia nel biennio precedente il rientro;
  • si è impegnato a mantenere la residenza in Italia per almeno un biennio;
  • la sua attività lavorativa verrà svolta prevalentemente in Italia.

Appurata la spettanza dell'agevolazione per lavoratori impatriati, il datore di lavoro dovrà porre in essere i seguenti adempimenti:

  • conservazione della dichiarazione di spettanza dei benefici da parte del lavoratore, da mostrare alle competenti autorità in caso di eventuali accertamenti;
  • applicazione del beneficio fiscale all'interno del cedolino paga. Nello specifico il datore di lavoro applicherà il beneficio fiscale dal periodo di paga successivo alla richiesta del lavoratore e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione (circolare Agenzia Entrate n.17/E del 2017);
  • indicazione dell'applicazione dell'agevolazione all'interno della Certificazione Unica.

Riconoscimento dell'agevolazione

Riportiamo, di seguito, lo sviluppo del cedolino paga del mese di Luglio 2023 del lavoratore in argomento. Per semplicità di calcolo si assume che il lavoratore abbia richiesto la non applicazione delle detrazioni da lavoro dipendente (le quali, nel caso in cui dovessero essere riconosciute, dovranno comunque essere calcolate in relazione al reddito abbattuto per opera dell'agevolazione).

   

Quantità

Tariffa

Importo

Trattenute

Competenze

Sezione retributiva

Retribuzione mensile

26,00

  104,40 €

  2.714,28 €

 

   2.714,28 €

Sezione contributiva

Imponibile previdenziale

 

 

  2.714,00 €

 

 

Contributo IVS

 

 

 

   249,42 €

 

Contributo CIGS

 

 

 

       8,14 €

 

Contributo FIS

 

 

 

       7,24 €

 

Sezione fiscale

Imponibile fiscale (agev. Lav. Impatriati)

 

 

     734,84 €

 

 

Irpef Lorda

 

 

     169,01 €

 

 

Detrazioni Lavoro dipendente

 

 

             -   €

 

 

Irpef Netta

 

 

 

   169,01 €

 

 

Netto da erogare

 

 

 

 

   2.280,47 €

Come è possibile notare attraverso l'esempio sopra riportato, l'agevolazione per lavoratori impatriati esplica i propri effetti esclusivamente sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali del lavoratore dipendente.

I contributi previdenziali a carico di quest'ultimo, infatti, devono essere calcolati sulla retribuzione imponibile “effettiva” del lavoratore, senza operare alcun abbattimento.

Nello specifico, il valore dell'imponibile fiscale è stato calcolando deducendo, dalla retribuzione erogata, i contributi previdenziali a carico del lavoratore e abbattendo, conseguentemente, il risultato in tal modo ottenuto: 2.714,28 – 249,42 – 8,14 – 7,24 = 2.449,48 X 30% = 734,84 euro.

Sul valore dell'imponibile fiscale abbattuto il datore di lavoro dovrà applicare gli ordinari scaglioni di reddito, al fine di determinare l'ammontare dell'imposta lorda a carico del lavoratore.

Ricordiamo che, in base a diversi chiarimenti di prassi forniti dall'Agenzia delle Entrate, il datore di lavoro dovrà applicare l'agevolazione esclusivamente sui redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore in via “ordinaria”. Risultano esclusi, quindi, dall'applicazione della misura agevolata tutti quegli emolumenti per cui viene prevista una tassazione c.d. “separata”, quali, ad esempio:

  • trattamento di fine rapporto;
  • incentivo all'esodo;
  • altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • indennità sostitutiva del preavviso.

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