sabato 15/07/2023 • 06:00
Con ordinanza n. 19023 del 5 luglio 2023, la Cassazione afferma che il luogo di svolgimento dell'attività in smart working non può essere di per sé qualificato come “dipendenza aziendale” ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, essendo necessario un collegamento del luogo dell'attività con l'organizzazione aziendale.
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Il luogo in cui il lavoratore rende la prestazione in regime di smart working - in mancanza di ulteriori elementi oggettivi o soggettivi che consentano di identificare tale luogo alla stregua di una “dipendenza aziendale” – è irrilevante ai fini della individuazione della competenza territoriale del giudice del lavoro, che rimane radicata, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., alternativamente, nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello in cui si trova l'azienda, ovvero in quello in cui si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto o alla quale era addetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In questi termini la Corte di Cassazione risolve il regolamento di competenza con ordinanza n. 19023 del 5 luglio 2023. Il caso di specie Il lavoratore aveva agito avanti il Tribunale di Roma ottenendo un decreto ingiuntivo nei confronti della società datrice di lavoro per il pagamento di somme maturate a seguito della declaratoria di nullità del contratto di lavoro intermittente e per la prosecuzione dell'attività lavorativa oltre la scadenza del termine stabilito dalle parti, con conseguente trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Avverso il dec...
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