lunedì 17/07/2023 • 06:00
L’Agenzia delle Entrate chiarisce le condizioni che devono ricorrere affinché i contributi pubblici assumano la qualifica di corrispettivo dell’attività finanziata, nello specifico caso in cui il beneficiario sia una società commerciale operante secondo il modello organizzativo dell’“in house providing”.
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Soggettività IVA delle società “in house”
Il primo aspetto chiarito dall'Agenzia delle Entrate è relativo al presupposto soggettivo dell'IVA, rispetto al quale la qualifica “in house providing” della società non assume rilevanza in ordine all'individuazione della soggettività d'imposta della medesima nell'ambito dei rapporti giuridici che s'instaurano con l'ente locale.
Infatti, la normativa e la giurisprudenza, anche comunitaria, che delineano la figura della società “in house” e le caratteristiche del rapporto relazionale che essa intrattiene con l'ente pubblico che la controlla riguardano la materia degli appalti pubblici e, in particolare, le procedure ad evidenza pubblica.
Nel dettaglio, nella risposta n. 376 del 2023, la società istante, giuridicamente distinta dall'ente locale che la controlla, è stata costituita nella forma di società di capitali e, conseguentemente, agli effetti dell'IVA, si configura quale soggetto passivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio d'impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere dalle società commerciali.
Pertanto, non può essere estesa alla società istante la previsione dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui, per gli enti non commerciali, ivi compresi quelli pubblici, si considerano effettuate nell'esercizio d'impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nell'esercizio di attività commerciali o agricole.
Tale disposizione, infatti, esclude dall'applicazione dell'IVA gli enti non commerciali, relativamente allo svolgimento di alcune attività, stante il peculiare “status giuridico” da essi posseduto, che non può essere trasferito in capo a soggetti diversi, quali le società commerciali, aventi una personalità giuridica distinta dall'ente da cui promanano.
Imponibilità ai fini IVA dell'attività finanziata
L'ulteriore aspetto chiarito dall'Agenzia è relativo al presupposto oggettivo dell'IVA, nel caso considerato in cui l'attività della società “in house” è finanziata da fondi pubblici.
L'approvvigionamento finanziario è destinato in parte alle proprie spese di funzionamento, a titolo di “oneri da investimento” o per l'attività di monitoraggio, mentre la maggior parte delle risorse è finalizzato a finanziare l'effettiva realizzazione delle opere.
Tenuto conto che l'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 qualifica come “prestazioni di servizi”, rilevanti agli effetti dell'IVA, le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da rapporti contrattuali e, in generale, da obbligazioni di fare, non fare e permettere quale ne sia la fonte, il presupposto oggettivo di applicazione dell'IVA è soddisfatto se esiste un nesso tra l'attività finanziata e le elargizioni di denaro.
Infatti, le somme corrisposte dagli enti pubblici per la realizzazione delle opere non rientrano nella previsione dell'art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, e sono quindi soggette a IVA, soltanto quando tra il soggetto erogante e il soggetto beneficiario intercorre un rapporto sinallagmatico nell'ambito del quale l'importo ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio reso al committente.
La circolare n. 34/E/2013 ha indicato i criteri in base ai quali è possibile qualificare le somme erogate dalla Pubblica amministrazione come il corrispettivo di una prestazione di servizi, soggetta a IVA ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, o come meri contributi, esclusi da imposta ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), dello stesso D.P.R. n. 633/1972.
Nell'enfatizzare la presenza di specifici obblighi del beneficiario dell'erogazione nel quadro del tradizionale sinallagma, l'Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che si opera all'interno di uno schema contrattuale e, quindi, si è in presenza di un corrispettivo versato a fronte di una prestazione di servizi, oltre che nelle fattispecie disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, anche nei contratti stipulati al di fuori o in deroga alle norme del Codice stesso; ciò avviene quando i rapporti a prestazioni corrispettive sono costituiti con soggetti caratterizzati da particolari requisiti, per i quali gli affidamenti sono effettuati al di fuori delle regole del medesimo Codice, tra i quali il predetto documento di prassi individua proprio le società operanti secondo il modello organizzativo dell'“in house providing”.
La sussistenza di un rapporto avente natura sinallagmatica, inoltre, è ravvisabile anche in presenza di ulteriori indici – quali il trasferimento, in tutto o in parte, della proprietà all'ente erogante dei risultati della ricerca o dell'opera finanziata, la previsione di clausole risolutive espresse nella convenzione e/o contratto e di penalità da inadempimento – che costituiscono la dimostrazione dell'esistenza di un interesse patrimoniale da parte del soggetto erogante perseguito tramite un rapporto di natura sinallagmatica.
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