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venerdì 14/07/2023 • 06:00

Impresa Normativa speciale PNRR dopo il 1° luglio

Codice Appalti: il MIT si esprime sul coordinamento con il PNRR

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato una circolare interpretativa in relazione al regime giuridico applicabile alle procedure afferenti alle opere del PNRR e PNC. Confermato il regime normativo speciale e derogatorio per accelerare le opere strategiche del PNRR.

di Antonio Conforti - Dirigente Aziendale, Responsabile di Ufficio Legale e di Organismo di Vigilanza

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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In data 12 luglio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato una circolare in risposta alle richieste di parere avanzate da alcune amministrazioni territoriali (“Circolare”) in relazione al regime giuridico applicabile alle procedure afferenti alle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”) e del Piano Nazionale Complementare (“PNC”) successivamente al 1° luglio 2023.

Finalità della Circolare

La Circolare, a seguito di condivisione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per gli Affari Giuridici e Amministrativi - e con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, fornisce chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative.

Nello specifico, si è avvertita da più parti l'esigenza di coordinamento interpretativo fra la nuova legislazione introdotta dal D.Lgs. 36/2023 con il nuovo codice dei contratti pubblici (“Nuovo Codice”) e quella tutt'ora applicabile sulla medesima materia ma risalente nel tempo. Il razionale di suddetto coordinamento è, evidentemente, quello di efficientare la realizzazione di interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste da PNRR e PNC.

Ambito

In estrema sintesi, la Circolare intende agevolare l'individuazione della normativa concretamente applicabile alle procedure ad evidenza pubblica relative alle opere PNRR e assimilate, indette:

  1. successivamente all'entrata in efficacia del Nuovo Codice; e
  2. in qualità di stazioni appaltanti, da Comuni non capoluogo di provincia (“Comuni”).

Chiarimenti sulle procedure per opere PNRR

La Circolare interviene per evitare misunderstanding potenzialmente connessi al coordinamento tra gli artt. 225 e 226 del Nuovo Codice, i quali, letti in combinato disposto, sollevano I'esigenza di un chiarimento interpretativo, allorché, per le procedure ad evidenza pubblica finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali UE indette successivamente al 01.07.2023, trovassero applicazione rinvii o norme derogatorie a disposizioni non più vigenti del precedente codice dei contratti pubblici (“Vecchio Codice”), in quanto a loro volta già oggetto di abrogazione dalla data di acquisto di efficacia del Nuovo Codice.

La Circolare è molto chiara nell'affermare che la specialità delle disposizioni derogatorie al Vecchio Codice introdotte ai sensi del d.l. n. 77/2021 per le opere PNRR e assimilate (“DL77”) è fatta salva anche successivamente al 01.07.2023.

E' la stessa relazione illustrativa al Nuovo Codice ad evidenziare come le semplificazioni previste in materia di PNRR sono state introdotte dalla legislazione al sol fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere. La specialità del DL77 continua, pertanto, a sussistere, comportando la perdurante efficacia, anche successivamente al 01.07.2023, delle disposizioni speciali in materia di procedure ad evidenza pubblica relative ad opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali UE.

Chiarimenti sulle procedure indette da Comuni non capoluogo di provincia

Per quanto concerne, invece, le procedure indette dai Comuni, il Nuovo Codice dispone che in attesa di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i Comuni procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dall'art. 37 del Vecchio Codice. In estrema sintesi: i Comuni possono procedere all'acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta.

Quanto sopra va letto congiuntamente con l'art. 225 del Nuovo Codice in base alla quale, per le procedure ad evidenza pubblica relative alle opere PNRR e assimilate, le disposizioni di cui al DL77 continuano ad applicarsi anche successivamente al 01.07.2023.

La Circolare intende, pertanto, riaffermare che con riferimento alle procedure afferenti alle opere PNRR continua a vigere un regime normativo speciale e derogatorio, atto ad accelerare ed efficientare la realizzazione delle opere strategiche in parola, scongiurando l'eccessiva frammentazione delle stazioni appaltanti l'inefficiente dispersione delle relative procedure di gara.

Si sottolinea la volontà del legislatore di far salva - seppure per un periodo circoscritto — in favore dei Comuni, la perdurante efficacia delle disposizioni “speciali” e derogatorie introdotte dal DL77.

Qualificazione con riserva

Ulteriore aspetto di precisazione della Circolare concerne il regime di qualificazione “con riserva” relativo agli affidamenti “ordinari” di cui all'articolo 2, comma 3 dell'Allegato II.4 del Nuovo Codice, indetti dalle Unioni di comuni, dalle Provincie e dalle Città metropolitane, dai Comuni capoluogo di provincia e dalle Regioni, che introduce un termine di efficacia finale, conferendo in tal modo anche a tale disciplina una natura “ontologicamente” temporanea e transitoria. L'articolo 9 dell'allegato II.4, infatti, stabilisce che la qualificazione con riserva, pur consentendo temporaneamente “l'esercizio di attività di committenza a favore di altre stazioni appaltanti”, abbia una durata non superiore al 30 giugno 2024, e che a decorrere dal 01.01.2024, le stazioni appaltanti in parola debbano presentare domanda per l'iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.

La Circolare invita espressamente le stazioni appaltanti, da un lato, a:

  1. non considerare l'iscrizione con riserva una sorta di “autorizzazione” sine die ad operare, ma quale provvedimento intrinsecamente provvisorio, la cui efficacia viene espressamente perimetrata dalla legge;
  2. non essere inerti, attivandosi, fin da ora, anche in relazione agli appalti PNRR e assimilati, per richiedere l'accreditamento al nuovo sistema di qualificazione in virtù dei requisiti disciplinati dall'Allegato I1.4 del Nuovo Codice.

Conclusioni generali

In estrema sintesi, resta confermato il regime speciale sull'aggregazione delle stazioni appaltanti introdotto per le opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali UE indette dopo il 01.07.2023.

La Circolare, tuttavia, tiene a sottolineare come le stazioni appaltanti, anche per gli appalti in parola, devono attivarsi tempestivamente per conseguire “a regime” i requisiti di qualificazione previsti dal Nuovo Codice rendendosi parte diligente nel richiedere I'accreditamento al nuovo sistema di qualificazione, in virtù dei requisiti ivi previsti. Tanto più che, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, viene espressamente prorogata fino al 31.12.2023, la possibilità per i Comuni di ricorrere alle modalità derogatorie di acquisizione di forniture, servizi e lavori come agevolate dal DL77.

Fonte: Circ. MIT 12 luglio 2023

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