venerdì 14/07/2023 • 06:02
L’Agenzia delle Entrate, con le Risposte nn. 384 e 386 del 13 luglio 2023, fornisce alcuni chiarimenti relativamente all’imposizione fiscale dei redditi di soggetti italiani percepiti all’estero, sulla base delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
redazione Memento
Con le Risposte nn. 384 e 386 del 13 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate affronta due casi relativi all’imposizione fiscale dei redditi percepiti all’estero da soggetti italiani. Redditi percepiti da lavoratori residenti in Italia, da parte di società stabilita in Bulgaria, per prestazioni rese ad aziende italiane La Risp. n. 384 riguarda il caso di una società che, per poter operare nel mercato italiano, ha richiesto l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Agenzie di Lavoro per la relativa autorizzazione, a seguito della quale inizierà a svolgere in Italia l'attività di società interinale per aziende nazionali, utilizzando anche lavoratori italiani residenti nel territorio dello Stato. Tali lavoratori, in base alle richieste delle aziende italiane, saranno assunti in Bulgaria con contratto di lavoro interno e connessa remunerazione, contribuzione previdenziale e ritenute fiscali della legislazione locale. La società chiede, quindi, quale sia il corretto trattamento fiscale dei redditi percepiti dai lavoratori italiani. Secondo le Entrate, in virtù della Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta tra Italia e Bulgaria, le remunerazioni derivanti da attività di lavoro dipendente sono assoggettate a imposizione esclusiva nello Stato di residenza del lavoratore, ossia, nel caso di specie, l'Italia. La regola della tassazione esclusiva nel Paese di residenza subisce, tuttavia, una deroga se l'attività lavorativa è svolta anche nell'altro Stato contraente. Pertanto, se i lavoratori residenti in Italia saranno assegnati ad aziende con sede in: Italia, presso cui svolgono le relative prestazioni, ricorre tassazione esclusiva in Italia, con conseguente illegittimità della ritenuta fiscale eventualmente operata in Bulgaria. In tale ipotesi, infatti, non rileva la residenza del soggetto pagatore delle remunerazioni, poiché la Convenzione fa riferimento esclusivamente alla residenza (Italia) e al luogo di svolgi mento dell'attività lavorativa (ancora Italia, nella fattispecie presa in esame). I lavoratori saranno quindi tenuti ad assoggettare a imposizione le relative remunerazioni esclusivamente in Italia; Bulgaria, presso le quali debba essere svolta la prestazione, ricorre una tassazione concorrente dei due Paesi. Peraltro, in ipotesi di parziale assegnazione, ove i lavoratori prestino parte dell'attività in Italia e parte in Bulgaria, solamente i redditi riferibili a tale ultima porzione saranno assoggettati a tassazione concorrente in Italia e in Bulgaria. Di conseguenza, le remunerazioni percepite dai lavoratori residenti nel nostro Paese per l'attività dipendente prestata in Bulgaria, sebbene sottoposte a tassazione di quest'ultimo Stato, dovranno essere comunque dichiarate e assoggettate a tassazione in Italia, con la conseguenza che l'eventuale doppia imposizione sarà risolta attraverso il riconoscimento di un credito per le imposte estere. Trattamento fiscale dei redditi derivanti da un'attività di libera professione svolta in Thailandia La Risp. n. 386 riguarda il caso di un soggetto, iscritto all’AIRE e attualmente residente in UE, prossimo ad un trasferimento in Thailandia dove lavorerà come libero professionista con clienti non italiani. Egli ritiene ritiene che non dovrà dichiarare i propri redditi in Italia, in cui aprirà una partita IVA, rimanendo iscritto all'AIRE e trascorrendo la maggior parte del periodo di imposta in Thailandia, Paese con cui l'Italia ha stipulato una Convenzione bilaterale per evitare la doppia imposizione sui redditi. Le entrate ritengono che, relativamente ai redditi riferiti alla libera professione, gli stessi potrebbero essere assoggettati a imposizione in Italia ove si verificasse, alternativamente, una delle seguenti condizioni: a) il beneficiario soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale quaranta giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un'impresa che è residente di detto altro Stato; c) l'onere delle remunerazioni è sostenuto da una stabile organizzazione che la persona che paga le remunerazioni stesse ha in detto altro Stato. Infine, se l'Istante consegue redditi di fonte italiana riconducibili ad altre categorie, rispetto ai quali la Convenzione riconosce potestà impositiva concorrente, gli stessi dovranno essere assoggettati a imposizione nel nostro Paese. Fonte: Risp AE 13 luglio 2023 n. 384 Risp AE 13 luglio 2023 n. 386
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