lunedì 17/07/2023 • 06:02
La Cassazione è intervenuta, con una serie di sentenze, la più recente è la 18960 del 5 luglio 2023, per enunciare due principi di diritto che hanno esplicitato gli ambiti di applicazione dell’addizionale IRPEF per i dirigenti del settore finanziario. Risolte (quasi completamente) le questioni aperte circa i soggetti interessati e la modalità di determinazione.
La spinta mondiale a responsabilizzare i dirigenti bancari per limitare i “titoli tossici” Il fenomeno dei “titoli bancari tossici” ha creato la famosa crisi finanziaria del 2006/07, nota come la crisi dei mutui subprime, ma in realtà era connessa all'eccessivo utilizzo dei cd. derivati sui mercati finanziari, che avevano inondato il mercato di strumenti finanziari molto lontani dall'economia reale. Per contrastare tale fenomeno, e soprattutto per disincentivare l'impulso degli istituti di credito a vendere ai risparmiatori prodotti finanziari pericolosi per massimizzare eventuali bonus/premi della propria dirigenza, nel summit G20 del settembre 2009 è stato concordato l'aggravamento della tassazione sui redditi variabili dei dirigenti del settore bancario/finanziario, proprio per scoraggiare tornaconti personali nella scelta dei prodotti finanziari da proporre sul mercato. L'applicazione pratica di tale strategia internazionale è stata l'introduzione dell'articolo 33 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), con cui è stata prevista una addizionale IRPEF del 10% sui redditi di dirigenti del “settore finanziario” relativi a bonus, premi e stock option, eccetera. La versione originaria della norma del DL n. 78/2010 prevedeva l'obbligo della ente creditizio, in veste di sostituto d'imposta, di applicare questa addizionale quando venivano erogati bonus per oltre il triplo dello stipendio base. Tuttavia, a causa della ristrettezza della platea dei contribuenti teoricamente assoggettati all'aggravio di imposta, nel 2011 il Governo è intervenuto nuovamente ampliando la base di applicazione dell'addizionale, ora applicabile ai bonus eccedenti il reddito ordinario. Almeno era questa l'intenzione del Legislatore, per come trapelata dai lavori preparatori, perché - a fronte dell'introduzione del comma 2bis ad opera del - è invece rimasto inalterato il riferimento al triplo dello stipendio base contenuto nel primo comma dell'art. 33. Inoltre, l'applicazione dell'addizionale ai dirigenti di quello che è stato genericamente definito come "settore finanziario" lasciava ampi margini di incertezza sulle società coinvolte. L'intervento (parzialmente) chiarificatore della Cassazione in oltre 20 sentenze Sia l'ambito soggettivo di applicazione (settore finanziario), sia la questione del rapporto stipendio base/bonus variabile, sono state più volte oggetto di contenzioso tributario, a causa delle numerose istanze di rimborso dei dirigenti di società, in particolare di holding o di consulenza aziendale, che si ritenevano esclusi dall'addizionale. Ma anche per quelli appartenenti sicuramente ad istituti di credito c'è stata la via del tentativo di rimborso, quando il bonus non eccedeva il triplo dello stipendio base. A fronte di una giurisprudenza di merito attestata su prestazioni altalenanti, una grossa mole di ricorsi si è accumulata in Cassazione, tanto da richiedere ben due udienze tematiche sul tema svoltesi il 14 aprile e 30 maggio 2023. Il frutto di tali udienze sono state una serie di sentenze che hanno fissato la corretta interpretazione dei requisiti previsti dal citato art. 33. Principi di diritto per la determinazione dell'ambito soggettivo e oggettivo Le società appartenenti al settore finanziario sono state così individuate dalla Cassazione: «L'imposta addizionale prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010 - trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione degli emolumenti riconosciuti ai dirigenti sotto forma di "bonus" e "stock options" quando detti compensi eccedano la parte fissa della retribuzione - si applica nei confronti dei dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, con clausola generale riferita al settore finanziario inteso nella sua globalità e complessità, sì da ricomprendere anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza e/o che svolgano attività rivolta al pubblico, stante la ragione socio-economica di un intervento diretto a comprendere tutti quegli attori di compagini che, essendo attive sulla scena finanziaria, sono in grado, direttamente e/o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di abnormi incentivi retributivi, laddove, riguardo alla disposizione di riferimento, eventuali riscontri extra-testuali - derivanti da fonti nazionali, europee e internazionali - possono rivestire solo il ruolo di indici rivelatori esemplificativi, ma non esaustivi della fattispecie tributaria interna. (Nella specie la Corte ha ritenuto che rientrino in essa le società che svolgano servizi di consulenza e assistenza in materia societaria e finanziaria alle aziende)». Inoltre, per quanto riguarda l'elemento oggettivo del rapporto tra stipendio base ed emolumenti variabili, la Cassazione ha precisato quanto segue. «Per effetto del co. 2-bis dell'art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 (introdotto dall'art. 23, co.50-bis, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011), relativamente ai compensi corrisposti, a decorrere dalla data dal 17 luglio 2011, sotto forma di "bonus" e "stock options", ai dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, l'imposta addizionale prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione degli emolumenti, si applica sull'ammontare di detti compensi che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, senza che sia necessario che la retribuzione variabile ecceda anche il triplo della parte fissa della retribuzione». Osservazioni L'impostazione interpretativa della Cassazione appare certamente finalizzata a dare la massima estensione applicativa all'addizionale in argomento, facendovi soggiacere tutti dirigenti di aziende connesse “al settore finanziario inteso nella sua globalità e complessità”, “in grado, direttamente e/o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli”. Rimangono tuttavia dei margini di incertezza da questa definizione così ampia e indefinita, che si regge solo sulla potenziale – e non effettiva – possibilità di alterare la corretta gestione degli strumenti finanziari. Però, se questa distorsione deve essere a livello internazionale, si deve trattare di enormi banche d'affari; se, invece, è solo potenziale potrebbe riguardare anche una SRL che pianifica mutui e regione del risparmio, senza essere iscritta ad alcun albo degli intermediari (requisito escluso dalla Cassazione). Anche sul requisito oggettivo, si è precisato che la addizionale si applica quanto lo stipendio base è inferiore a quello variabile. In questo caso, sembrerebbe che la parte di stipendio variabile sovrattassato sia solo quella “che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione”, e non tutto lo stipendio variabile, ritenendosi abrogato implicitamente in termine “triplo” (pur ancora presente nel corpo dell'art. 33).
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