venerdì 14/07/2023 • 06:05
Gli imprenditori e i lavoratori autonomi beneficiari del credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento tracciabili, sono tenuti ad indicare il contributo nel quadro RU e nel quadro RS del Modello Redditi 2023.
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Con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante che consentono la tracciabilità delle transazioni, l'art. 22 del DL 124/2019 ha istituito il credito d'imposta per le commissioni addebitate sui pagamenti elettronici.
La misura intende compensare, in parte, gli oneri sostenuti dagli esercenti attività d'impresa, arte o professioni ed addebitati dai prestatori dei servizi di pagamento, i quali mettono a disposizione degli esercenti stessi i sistemi atti a consentire l'accettazione delle transazioni elettroniche.
Rilevano ai fini del beneficio, i pagamenti effettuati mediante carte di credito, debito e prepagate ed altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili offerti da:
Il contributo spetta alle seguenti condizioni:
L'ammontare del credito spettante è pari al 30% delle commissioni addebitate. Tuttavia, è bene ricordare che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11-bis, c. 10, del DL 73/2021, per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta è stato incrementato al 100%, nel caso in cui gli esercenti adottino strumenti di pagamento elettronico collegati a strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito, ovvero strumenti di pagamento evoluti di cui all'art. 2, c. 5-bis, del D. Lgs. 127/2015.
Il credito d'imposta in esame è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti “de minimis” e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore alla produzione ai fini IRAP. Esso, inoltre, non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa IRES (artt. 61 e 109, c. 5, DPR 917/1986).
I soggetti beneficiari possono utilizzare il credito esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa ed indicando nel modello F24 il codice tributo “6916”. I medesimi soggetti, inoltre, sono tenuti a darne informazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
Compilazione del Modello Redditi
In sede di compilazione del Modello Redditi 2023, il credito d'imposta dev'essere indicato nel quadro RU, con codice “H3”. A titolo esemplificativo, si supponga che un contribuente nel corso del 2022 abbia sostenuto commissioni sui pagamenti elettronici verso consumatori finali per un ammontare complessivo di 3.240 euro. Il totale del credito d'imposta spettante è, pertanto, pari a 972 euro (3.240*30%). Di tale ammontare, 240 euro sono stati utilizzati in compensazione nel periodo d'imposta 2022 e 150 euro nel 2023.
Il quadro RU, quindi, è così compilato:
Il contributo dovrà, altresì, essere esposto nel quadro RS, rigo RS401(Aiuti di Stato), con codice “58”, essendo riconosciuto nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti “de minimis”. L'importo totale dell'aiuto spettante è pari al valore indicato al rigo RU5.
Controlli sulla spettanza del credito
Per consentire all'Agenzia delle Entrate di verificare la spettanza del credito da parte di ciascun soggetto beneficiario, l'art. 22, c. 5, del DL 124/2019 ha istituito, per gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento, l'obbligo di comunicazione all'Agenzia stessa dei dati relativi alle commissioni addebitate.
In particolare, i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l'accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali, sono tenuti a trasmettere, entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, una comunicazione contenente:
La trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie è tutelata, inoltre, attraverso la comunicazione mensile che i prestatori dei servizi di pagamento sono tenuti a trasmettere agli esercenti, contenente l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte. Tale comunicazione costituisce, quindi, un elemento chiave per il corretto calcolo del credito d'imposta in commento.
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