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mercoledì 12/07/2023 • 06:06

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Spese sanitarie: modalità di utilizzo dei dati per la precompilata

Con il provvedimento dell’11 luglio 2023 n. 258455, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2023.

a cura di

redazione Memento

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L'art. 3, comma 2, D.Lgs. 175/2014 dispone che l'Agenzia delle Entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Inoltre, l'art. 3, comma 3, D.Lgs. 175/2014 individua i soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Il comma 4 del medesimo articolo 3 prevede che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.  Il successivo comma 5 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, siano stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3. A tal proposito, con il provvedimento dell'11 luglio 2023 n. 258455, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall'anno d'imposta 2023, che sono le stesse di quelle già previste, per gli altri soggetti tenuti all’adempimento, dai provvedimenti del 6 maggio 2019, del 23 dicembre 2019, del 16 ottobre 2020, del 30 settembre 2021 e del 16 dicembre 2022. Inoltre, come per le altre spese sanitarie è confermata la possibilità di opporsi a rendere disponibili all’Agenzia i dati relativi alle spese sanitarie sostenute per le prestazioni erogate dagli infermieri pediatrici. Le tipologie di spesa sono: ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale; farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici; dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE; servizi sanitari erogati dalle farmacie; farmaci per uso veterinario; prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort; prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016; prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019; prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019; prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021; spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera); altre spese sanitarie. Fonte: Provv. AE 11 luglio 2023 n. 258455

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