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mercoledì 12/07/2023 • 06:00

Lavoro Dalla Cassazione

Riposo settimanale: quando il danno per usura psicofisica è risarcibile

Al lavoratore, qualora la fruizione del risposo avvenga oltre il settimo giorno, sarà dovuta solo la maggiorazione del compenso prevista dalle parti collettive ma non anche il risarcimento del danno per usura psico-fisica. A stabilirlo è la Cassazione, con la sentenza n. 19449 del 10 luglio 2023.

di Elena Cannone - Avvocato

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La Corte d'Appello di Napoli, riformando la decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da alcuni lavoratori avverso il proprio datore di lavoro (il Comune di Arzano), volta ad ottenere la maggiorazione prevista dal CCNL per il personale del comparto enti locali ed il risarcimento del danno, dovuti in relazione all'attività svolta nei giorni festivi.

Secondo i giudici di merito, i dipendenti (come nella fattispecie in esame) che effettuano la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, in caso di prestazione resa in una giornata festiva infrasettimanale o in quella domenicale, possono rivendicare unicamente il trattamento retributivo previsto dal CCNL. Trattamento, che compensa interamente sia la prestazione domenicale che il mancato godimento del riposo nel settimo giorno, ritenendo, in ogni caso, non provato il danno da usura psico fisica.

I lavoratori soccombenti ricorrevano così in cassazione, affidandosi a due motivi a cui resisteva il Comune con controricorso.

La soluzione della Corte di Cassazione

Nel formulare la propria decisione, la Corte di Cassazione ha richiamato suoi precedenti secondo i quali la speciale disciplina dettata dal CCNL di settore compensa interamente il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro, purché risulti rispettato il limite massimo settimanale (cfr. Cass. n. 32905/2021; Cass. n. 19326/201; Cass. n. 8458/2020 e Cass. 2868/2020).

Ciò significa che “l'applicazione della disposizione del CCNL che riguarda l'attività prestata in un giorno festivo, resta limitata ai casi in cui si verifichi una eccedenza rispetto al normale orario di lavoro assegnato al turnista, ossia, qualora, in via eccezionale o occasionale, al lavoratore venga richiesto di prestare la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato”.

Ed è su questo orientamento che, ad avviso della Corte di Cassazione, si è basata la Corte distrettuale, la quale:

  • ha dato atto dell'avvenuta corresponsione ai lavoratori, da parte del Comune, della maggiorazione prevista dal CCNL e
  • ha escluso che detta somma potesse sommarsi con l'importo disposto dall'art. 24 del CCNL, poiché “la prestazione nel giorno festivo era stata resa nel rispetto dei turni programmati e senza che si fosse verificata un'eccedenza rispetto all'orario complessivo settimanale”.

Passando poi al danno da usura psicofisica, la Corte di Cassazione ha sottolineato che né la disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie in esame né le fonti normative interne e sovranazionali impongono che il godimento del riposo, che deve essere assicurato in ragione di un giorno ogni sette, debba anche avvenire sempre nel settimo giorno consecutivo.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha considerato errata la tesi dei lavoratori secondo la quale il mancato rispetto dell'intervallo temporale sarebbe sufficiente a generare un danno da usura psicofisica risarcibile a prescindere da ogni allegazione e prova del danno subito (cfr. Cass. 41891/2021; Cass. 41273/2021).

A suo avviso, non sono giunte a diverse conclusioni nemmeno le pronunce di legittimità n. 24563/2016 e n. 24180/2013 che, in continuità con la decisione delle Sezioni Unite n. 142/2023, hanno riconosciuto il danno da usura psicofisica in ragione della prestazione di lavoro svolta nel settimo giorno consecutivo, perché in quei casi era stata accertata la totale soppressione del riposto settimanale non il suo mero spostamento temporale.

Stando a dette pronunce, al lavoratore, qualora la fruizione del risposo avvenga oltre il settimo giorno, ma nel rispetto della disciplina contrattuale e normativa inerente la specifica organizzazione del tempo di lavoro, sarà dovuta solo la maggiorazione del compenso prevista dalle parti collettive. Ciò, in ragione della maggiore gravosità del lavoro prestato, ferma la necessità di assicurare il riposo compensativo, per l'attività lavorativa svolta nel settimo giorno.

A parere della Corte di Cassazione, la risarcibilità del danno da usura psico fisica presuppone, invece, che la prestazione nel settimo giorno sia stata resa in assenza di previsioni legittimanti ed in violazione degli artt. 36 Cost., secondo cui “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale (..) e non può rinunziarvi” e 2109 cod. civ. per il quale “il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica”. Solo in tal caso la perdita definitiva del riposo settimanale è di per sé produttiva di danno, che può essere liquidato in via equitativa, a prescindere dalla prova del pregiudizio subito.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso presentato, condannando in solido i lavoratori al pagamento delle spese di lite.

Fonte: Cass. 10 luglio 2023 n. 19449

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