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martedì 11/07/2023 • 06:00

Lavoro Lavoro digitalizzato

Il mancato rispetto degli obblighi informativi è antisindacale

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 20 giugno 2023, dichiara antisindacale la condotta di una società del food delivery che ha omesso di comunicare alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative le informazioni relative al funzionamento dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati impiegati.

di Federico Manfredi - Avvocato - Head of practice Diritto del Lavoro – Carnelutti Law Firm

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  • Tempo di lettura 1 min.
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Con ricorso ex art. 28 Legge 300/1970, alcune organizzazioni sindacali di Palermo lamentavano l'antisindacalità del diniego di una società del food delivery di comunicare alle stesse una serie di informazioni (tra le quali quelle relative al meccanismo digitalizzato di assegnazione delle consegne e abbinamento degli ordini tra corrieri a parità di condizioni), obbligatorie ai sensi del D.Lgs. 104/2022, domandando un risarcimento al danno d'immagine patito.

La società convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, l'inapplicabilità dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori al rapporto di lavoro autonomo (oltre che alle collaborazioni coordinate e continuative), la carenza di legittimazione passiva propria e attiva delle associazioni ricorrenti per assenza della comparata maggiore rappresentatività quale presupposto del diritto alle informazioni previsto dall'art. 1 bis, comma 5, del D.Lgs. 152/97, nonché la mancanza dei presupposti sostanziali richiesti per l'azione ex art. 28 della Legge 300/70.

La società – che in seguito alla notifica del ricorso aveva provveduto a trasmettere con nota trasmessa via PEC talune delle informazioni richieste - deduceva altresì nel merito la non obbligatorietà delle pretese ulteriori informazioni (in quanto coperte dal segreto commerciale o industriale ed afferenti un sistema non integralmente automatizzato) e, di conseguenza, sosteneva il proprio adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge. I sindacati ricorrenti, di contro, ritenevano non satisfattive le informazioni fornite dalla società nel corso del procedimento.

Il Tribunale di Palermo, quindi, accertata la lesione del diritto alla informativa sia alla luce del D.Lgs. 104/2022 sia secondo i recenti parametri del Decreto Lavoro, dichiarava antisindacale la condotta della società resistente ed ordinava alla stessa di comunicare alle organizzazioni sindacali ricorrenti le dovute informazioni.

Tutte le eccezioni sollevate dalla società resistente venivano ritenute infondate e rigettate dal Tribunale.

Il Giudice adito, inoltre, attraverso una duplice valutazione, rigettava altresì quanto dedotto nel merito dalla società stessa, relativamente all'insussistenza dei presupposti da cui discende l'obbligatorietà della comunicazione delle informazioni oggetto di controversia.

A tale conclusione il Tribunale giungeva mediante il vaglio della natura antisindacale della condotta omissiva della resistente in relazione a due momenti, il cui discrimine veniva individuato nell'entrata in vigore del D.L. 48/2023.

Difatti, appurata l'antisindacalità della condotta silente ed omissiva della società almeno sino alla data di deposito del ricorso - in quanto tenuta ad informare il lavoratore e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dell'utilizzo di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati (deputati a fornire rilevanti indicazioni sul rapporto di lavoro e sulle modalità di svolgimento dello stesso) sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1bis, introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. 104/2022 - il Tribunale si premurava di accertare la permanenza attuale degli obblighi informativi anche alla stregua delle novità recentemente introdotte dal D.L. 48/2023.

In particolare, l'art. 26 del DL 48/2023, nel confermare gli obblighi informativi già contemplati dal Decreto Trasparenza (con la sola eccezione dei sistemi protetti dal segreto industriale o commerciale), limitava l'imposizione ai soli datori di lavoro o committenti pubblici o privati che adoperano di sistemi decisionali o di monitoraggio “integralmente automatizzati”, generando dubbi interpretativi sulla natura di tale riserva.

Conformemente a quanto previsto dalla disciplina eurounitaria (GDPR e Direttiva UE 2016/493), l'interrogativo sulla portata modificatrice o chiarificatrice della limitazione operata dal nuovo Decreto, veniva risolto definendo i sistemi integralmente automatizzati come quei sistemi che non contemplano l'intervento umano contemporaneo o successivo alla fase finale della decisione o del monitoraggio dei lavoratori, rendendo indispensabile il controllo sulle decisioni adottate attraverso l'assolvimento dell'obbligo di informazione in favore dei lavoratori che vi sono soggetti e delle rispettive formazioni sindacali, sempre che tali sistemi non siano coperti da segreto industriale o commerciale.

Sulla scorta di tale interpretazione, il Tribunale escludeva che l'intervento umano limitato all'inserimento dei dati ed all'attivazione del sistema medesimo esonerasse la resistente dall'obbligo informativo, in quanto la successiva elaborazione e trattamento dei dati ed eventuale decisione finale veniva affidata integralmente ad automatismi algoritmici ed informatici, sul cui funzionamento dovevano indiscutibilmente essere relazionati sia i lavoratori che le loro organizzazioni sindacali.

Dunque, in conclusione, le informazioni fornite dalla resistente alle associazioni sindacali ricorrenti nelle more del procedimento venivano ritenute insufficienti rispetto agli obblighi previsti dagli artt. 1 e 1bis introdotti dal D.Lgs. 104/2022 e confermati dal Decreto Lavoro e, di conseguenza, la perdurante e ostinata condotta omissiva della società veniva dichiarata antisindacale dal Giudice adito. 

Con la sentenza in esame, il Tribunale di Palermo, interpretando le innovazioni del Decreto Lavoro conformemente alla disciplina comunitaria, ha riconosciuto preminenza alla tutela dell'attività sindacale rispetto al contrapposto interesse della libertà di iniziativa economica.

Ciò in quanto, l'ormai sempre più frequente interesse di numerose imprese a velocizzare i flussi produttivi e la gestione del rapporto di lavoro attraverso l'impiego di sistemi e procedure digitalizzate (quali tecnologie o software basati su algoritmi ed intelligenza artificiale) deve essere controbilanciato dall'esigenza dei lavoratori e delle rispettive formazioni sindacali di essere ragguagliati sul funzionamento di tali sistemi. Infatti, dalle meccaniche decisioni e valutazioni sulla condotta dei lavoratori stessi dipendono le sorti del rapporto di lavoro e, per tale ragione, indipendentemente dalla loro elevata affidabilità, le stesse devono essere soggette alla possibilità di controllo umano.

Fonte: Trib. Palermo 20 giugno 2023

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