lunedì 10/07/2023 • 17:09
Con la risposta del 10 luglio 2023 n. 377, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, relativamente al Superbonus, il momento rilevante per la verifica del rispetto del requisito di destinazione ad abitazione principale di un'unità immobiliare unifamiliare oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione.
redazione Memento
L'istante ha acquistato, fruendo dell'agevolazione c.d. prima casa, un immobile accatastato in categoria A/3 ma descritto come parzialmente crollato e in stato fatiscente, con tetti e solai completamenti crollati, con solo parte delle pareti esterne e, pertanto, inagibile. Per rendere abitabile detto immobile, rappresenta di essere intenzionato ad effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione e di volersi avvalere, a tal fine, delle agevolazioni cd. Superbonus di cui all'articolo 119 del DL 34/2020 (decreto Rilancio). A tal proposito, l'Istante dichiara di soddisfare parzialmente le condizioni previste dalla normativa vigente per accedere al Superbonus in caso di interventi su immobili unifamiliari, in quanto risulta: essere titolare di diritto di proprietà sull'unità immobiliare; avere un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8bis.1 dell'articolo 119 del citato decreto Rilancio, non superiore a 15.000 euro. A causa della riportata inagibilità dell'immobile, però, evidenzia di non aver ancora stabilito la propria residenza nello stesso e che ciò potrà avvenire solo al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione. Chiede, pertanto, se possa beneficiare del Superbonus qualora adibisca l'immobile a propria abitazione principale, stabilendovi anche la propria residenza, solo alla fine degli interventi previsti. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 10 luglio 2023 n. 377, ha precisato che, l'istante, nel rispetto di ogni altra condizione ed adempimento previsto dalla normativa di riferimento, potrà fruire del Superbonus nella misura del 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, a condizione che l'immobile di proprietà oggetto degli interventi agevolabili sia adibito ad abitazione principale al termine degli interventi medesimi. Fonte: Risp. AE 10 luglio 2023 n. 377
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