lunedì 10/07/2023 • 06:00
Aliquota ridotta per il composto considerato un dispositivo medico: serve per la rigenerazione del tessuto connettivo dermico e va classificato nella voce 3004 della nomenclatura combinata.
redazione Memento
Via libera all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% per le cessioni del dispositivo medico composto da polvere di collagene equino, indicato per la rigenerazione del tessuto connettivo dermico e sub dermico. A stabilire la misura dell'imposta sul valore aggiunto del prodotto è l'Agenzia delle Entrate interpellata sul punto dall'azienda che produce il composto. La decisione del Fisco, come sempre in questi casi, si fonda sul preventivo parere rilasciato dalle Dogane, le quali, sulla base delle analisi dei propri laboratori e in considerazione delle indicazioni fornite nelle schede tecniche, hanno ricondotto il prodotto nella sottovoce NC 3004 9000 (la voce 3004 comprende i «Medicamenti (esclusi i prodotti della voce 3002, 3005, e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto»). Il prodotto in questione, infatti, è utilizzato, oltre che per la rigenerazione della pelle, per il riempimento delle depressioni cutanee attraverso la formazione di una matrice di collagene che favorisce la normale attività di rigenerazione dei tessuti compiuta dai fibroblasti nel derma. È indicato per pazienti adulti affetti da atrofia o ipotonia cutanea o ridotta elasticità della pelle dovute a malformazioni congenite o lesioni post traumatiche. Deve essere usato da personale medico che conosca le patologie indicate, abbia ricevuto una formazione specifica sulle tecniche di iniezione ed abbia una buona conoscenza della fisiologia delle aree da trattare. Preso atto della classificazione nell'ambito della voce 3004, le Entrate hanno riconosciuto la conseguente applicazione alle relative cessioni dell'aliquota IVA del 10% prevista dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata DPR 633/72. Fonte: Risp. AE 7 luglio 2023 n. 371
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