venerdì 07/07/2023 • 06:00
Pubblicato in GU il DL 88/2023 recante “Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023” che disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sui territori interessati dagli eventi alluvionali.
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Al fine di provvedere alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il DL 88/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 155 del 05-07-2023) ed entrato in vigore il 6 luglio 2023, introduce disposizioni urgenti per disciplinare il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sui territori summenzionati, ricompresi nell'Allegato 1 al DL 61/2023.
Tali disposizioni possono applicarsi, inoltre, ad altri territori delle medesime regioni, non ricompresi nel sopra citato Allegato 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
In caso d'interventi in favore del patrimonio danneggiato privato, le relative misure sono applicate su richiesta degli interessati, previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali in questione.
Riguardo ai principi organizzativi per la ricostruzione post-calamità contenuti al Capo I del decreto, sono introdotte disposizioni per la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione, nonché quelle per disciplinare l'istituzione, la composizione, i compiti e le funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione.
Il DL, inoltre, introduce alla Sezione II, le disposizioni per la ricostruzione dei beni danneggiati pubblici, nonché misure per la tutela ambientale (Capo III) e per il recupero della capacità produttiva (Capo IV).
Fondo per la ricostruzione
L'art. 4 del decreto in commento prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpito dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1 miliardo di euro, ripartito in:
È, altresì, previsto che, al Fondo affluiscano ulteriori complessivi 1,5 miliardi di euro, rivenienti dalla riassegnazione delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato.
Ricostruzione dei beni danneggiati privati
Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale appositamente aperta, il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati entro due mesi dalla nomina, provvederà:
-ad individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, distinguendo:
-definire criteri d'indirizzo per la pianificazione, progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di riparazione o ripristino degli edifici danneggiati;
-individuare le tipologie d'immobili ed il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lett. b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure, tempistiche e modalità di attuazione;
-individuare le tipologie d'immobili ed il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lett. b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le relative procedure, tempistiche e modalità di attuazione;
-definire i criteri in base ai quali le regioni interessate, su proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi;
-stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici.
Sulla base dei provvedimenti adottati e dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100% delle spese occorrenti e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale suddetta, saranno erogati per far fronte alle tipologie d'intervento e danno direttamente conseguenti agli eventi metereologici ed indicate all'art.5, c. 3, del decreto (riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, ecc.).
Nei contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, aventi ad oggetto interventi regolati dal decreto in commento, sarà sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria che dev'essere debitamente accettata.
L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, determinerà la perdita totale del contributo erogato.
Procedura per la concessione dei contributi per ricostruzione privata
Il DL in esame, disciplina anche l'intera procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata, prevedendo che, l'istanza di concessione dei contributi, sia presentata dai soggetti legittimati al Comune territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo ove necessario, in relazione alla tipologia dell'intervento progettato.
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio, anche gli elementi indicati analiticamente all'art. 6, c. 1, del decreto, quali, ad esempio, la scheda di rilevazione dei danni redatti dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del Comune, ovvero da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato.
Lo stesso art. 6, disciplina la fase successiva dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti, nonché quella relativa al decreto di concessione del contributo emanato dal Commissario straordinario che, avvalendosi della propria struttura di supporto, procederà, con cadenza mensile, alle verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il medesimo decreto di concessione dei contributi, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10% dei contributi complessivamente concessi.
È stabilito, altresì, che con i provvedimenti adottati dal Commissario straordinario, saranno definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche. Nei medesimi provvedimenti, inoltre, potranno anche essere indicati ulteriori documenti ed informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo.
I contributi ed i benefici previsti sono riconosciuti a condizione che, gli immobili danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso, siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità, ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza.
Fonte: DL 88/2023 (GU n. 155 del 5 luglio 2023)
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