La mancata corrispondenza dei dati presenti nel modello 730 rispetto alla documentazione esibita dal contribuente determina l'apposizione di un visto di conformità infedele per il professionista o il Caf che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione. Tale violazione comporta l'applicazione di uno specifico regime sanzionatorio.
Rilascio del visto di conformità
I professionisti abilitati e i Caf, incaricati alla presentazione del modello 730, sono tenuti a verificare che i dati presenti nella dichiarazione dei redditi siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente e ne attestano la correttezza mediante l'apposizione del visto di conformità.
La responsabilità dei professionisti e dei Caf deriva, quindi, dalla verifica della corrispondenza, rispetto alla documentazione presentata dal contribuente, dei dati contenuti nella dichiarazione e riguardanti:
l'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali;
le deduzioni dal reddito e le detrazioni d'imposta;
i crediti d'imposta.
In linea generale, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. 14/E/2023, la responsabilità del Caf o del professionista non si configura, invece, se i dati dichiarati trovano corrispondenza nella documentazione acquisita in sede di apposizione del visto, anche nel caso in cui i dati in possesso dell'Amministrazione divergano dai dati dichiarati. Il controllo, in tale ipotesi, può essere proseguito nei confronti del contribuente.
Il rilascio del visto di conformità non implica, inoltre, il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente, come, ad esempio, l'importo dei redditi fondiari, per i quali il contribuente non è tenuto ad esibire la relativa documentazione (certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti).
Nel medesimo documento di prassi, sono stati forniti ulteriori precisazioni anche sul rilascio del visto di conformità in caso di spese per interventi rientranti nel Superbonus. In particolare, si ricorda che, a norma dell'art. 119, c. 11, del DL 34/2020, il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta del 110%, anche in sede di utilizzo dell'agevolazione in dichiarazione dei redditi (tale obbligo è escluso nell'ipotesi in cui la dichiarazione venga presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale).
In tale fattispecie, si genera, quindi, una correlazione tra il visto di conformità che attesta i presupposti per la detrazione degli interventi in Superbonus e quello richiesto sull'intera dichiarazione nei casi normativamente previsti quali, ad esempio:
la presentazione del modello 730 tramite Caf o professionista abilitato;
l'utilizzo in compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e dalle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito ed all'IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui.
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti nella Circ. 16/E/2021, precisando che, nelle fattispecie in cui è richiesto il visto di conformità sull'intera dichiarazione, quest'ultimo assorbe il visto richiesto dal suindicato art. 119, c. 11. Pertanto, per il professionista o il Caf che rilascia il visto sul modello 730, la responsabilità relativa alla correttezza dei dati presenti nella dichiarazione, si estende anche ai presupposti che hanno generato il diritto alla detrazione delle spese sostenute per gli interventi in Superbonus.
Se, al contrario, sulla dichiarazione non sussiste l'obbligo di apposizione del visto, per la trasmissione della dichiarazione, il contribuente può avvalersi di un soggetto abilitato diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione per il Superbonus.
Dichiarazione rettificativa
Qualora il Caf o il professionista abilitato, rilevi la presenza di errori nella dichiarazione trasmessa che abbiano determinato l'apposizione di un visto di conformità infedele, è tenuto ad avvisare il contribuente al fine di procedere all'elaborazione e trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione rettificativa, tramite il modello 730 relativo al periodo d'imposta da rettificare. Tuttavia, è opportuno precisare che, la trasmissione può essere effettuata sempre che non sia stata già contestata l'infedeltà del visto con la comunicazione di cui all'art. 26, c. 3-ter, del DM 164/1999, conseguente ai controlli effettuati dall'Amministrazione Finanziaria.
Per la presentazione del modello 730 rettificativo è, altresì, necessario considerare la data d'invio dello stesso.
Trasmissione modello 730 rettificativo
Modalità
Entro il 10 novembre dell'anno successivo al periodo d'imposta cui si riferiscono i dati da rettificare
Se con lo stesso sostituto, si applicano le modalità ordinarie di rettifica
Se il sostituto è variato, la dichiarazione è qualificata come “730 senza sostituto”
Oltre il 10 novembre dell'anno successivo al periodo d'imposta cui si riferiscono i dati da rettificare
Dichiarazione presentata come “730 senza sostituto”
Nell'ipotesi in cui il contribuente manifesti il diniego all'invio di una dichiarazione rettificativa, il Caf o il professionista abilitato può comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati rettificati.
Tuttavia, il dissenso da parte del contribuente all'invio di una nuova dichiarazione, si ritiene soddisfatta attraverso l'acquisizione della prova che l'intermediario abbia comunicato al contribuente per iscritto al domicilio fiscale dello stesso o ad un diverso indirizzo comunicato, l'invito a presentare una nuova dichiarazione. In presenza di esplicito diniego sottoscritto dal contribuente, invece, non è necessario acquisire alcuna ulteriore documentazione.
LA SOLUZIONE
Il rilascio di un visto di conformità infedele comporta per il Caf o il professionista abilitato l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 39, c. 1, lett. a), del D. Lgs. 241/1997.
I soggetti che appongono il visto sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Nel caso di trasmissione della dichiarazione rettificativa, ovvero della comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma da versare è ridotta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 (Ravvedimento operoso).
Si evidenzia, inoltre, che la maggiore imposta dovuta ed i relativi interessi sono dovuti, invece, dal contribuente (art. 5, c. 3, del D. Lgs. 175/2014).
Relativamente al regime sanzionatorio in esame, l'Amministrazione Finanziaria nella citata Circ. 14/E/2023 ha, altresì, precisato le modalità di calcolo delle sanzioni in specifiche fattispecie, come di seguito indicate:
Oggetto
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Sanzione per il professionista o il Caf
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Presentazione di una dichiarazione rettificativa per correggere sia errori che comportano l'apposizione di un visto infedele, sia errori che non comportano l'apposizione di un visto infedele
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La sanzione è pari al 30% della maggiore imposta riscontrata in relazione all'errore che configura il visto infedele
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Presentazione della dichiarazione rettificativa con pagamento da parte del professionista o del Caf della sanzione pari al 30% della maggiore imposta riscontrata e da parte del contribuente delle imposte e degli interessi. Successivamente, l'Ufficio riscontra un ulteriore errore non sanato con il modello 730 rettificativo
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L'Ufficio tiene conto degli importi già sanati e riliquida le imposte e gli interessi da richiedere al contribuente, nonché la somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata da richiedere al CAF o al professionista
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