venerdì 07/07/2023 • 06:00
Con la sentenza n. 18668 del 03/07/2023 la Cassazione interviene sulla discriminazione indiretta di genere, evidenziando come la previsione di uno stesso limite staturale per uomini e donne configuri una discriminazione indiretta, ove non oggettivamente giustificato né comprovato nella sua pertinenza e proporzionalità alle mansioni derivanti dalla qualifica attribuita.
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La fattispecie circostanziale posta a fondamento della pronuncia del Giudice di legittimità trae origine dal ricorso promosso da una dipendente di Trenitalia SpA, la quale aveva adito il competente Giudice del lavoro per far accertare l'illegittimità della sua disposta esclusione dalla procedura di selezione per l'assunzione di personale con qualifica di Capo Treno/Capo Servizi Treno, in ragione del rilevato difetto del requisito minimo di altezza, stabilito in mt 1,60 sia per gli uomini che per le donne candidate, siccome previsione integrante una classica ipotesi di discriminazione indiretta di genere.
In sede di merito, i Giudici di primo e secondo grado avevano provveduto ad accogliere il ricorso della lavoratrice pretermessa, evidenziando la sussistenza della denunciata discriminazione indiretta di genere, siccome la previsione normativa de qua appariva in contrasto con il principio di non discriminazione, in uno all'assunto per cui il requisito minimo di statura non risultasse funzionale rispetto alle mansioni cui sarebbe addetta la ricorrente qualora assunta.
La Corte territoriale, pertanto, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava il diritto della ricorrente ad ott
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redazione Memento
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