mercoledì 05/07/2023 • 14:30
L’INPS, con Circ. 4 luglio 2023 n. 59, comunica i contributi obbligatori per il 2023 per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.
redazione Memento
Con Circolare n. 59 del 4 luglio 2023, l’INPS rende noti i contributi obbligatori dovuti per l’annualità 2023 per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali. DA RICORDARE: Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in 4 rate utilizzando il modello “F24”. Le indicazioni per il pagamento mediante il modello “F24” saranno rese disponibili nel “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”. I termini di scadenza per il pagamento: 17 luglio 2023; 18 settembre 2023; 16 novembre 2023; 16 gennaio 2024. Vediamo nel dettaglio la contribuzione. Contribuzione IVS La contribuzione IVS dovuta dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali è determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende in 4 fasce di reddito. Per l’anno 2023 il reddito medio giornaliero è stato determinato in misura pari a € 61,98. Le aliquote da applicare per l’anno 2023 sono quelle stabilite, a decorrere dall’anno 2018, senza distinzione né di ubicazione né di giovane età, pari alla misura del 24,00%, come riportato nelle seguenti tabelle: Tabella B – Aliquota di finanziamento Anno Zona normale Zona svantaggiata Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni 2012 21,6% 19,4% 18,7% 15,0% 2013 22,0% 20,2% 19,6% 16,5% 2014 22,4% 21,0% 20,5% 18,0% 2015 22,8% 21,8% 21,4% 19,5% 2016 23,2% 22,6% 22,3% 21,0% 2017 23,6% 23,4% 23,2% 22,5% 2018 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 2019 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 2020 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 2021 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 2022 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 2023 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% N.B. Le aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2%. Tabella C – Aliquota di computo Anni Aliquota di computo 2012 21,6% 2013 22,0% 2014 22,4% 2015 22,8% 2016 23,2% 2017 23,6% 2018 24,0% 2019 24,0% 2020 24,0% 2021 24,0% 2022 24,0% 2023 24,0% Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione, rideterminato annualmente. Per l’anno 2023 il contributo è pari a € 0,69, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva. Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2023, le disposizioni che consentono ai lavoratori autonomi over 65, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, di richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti. Contribuzione di maternità Per l’anno 2023 il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella misura di € 7,49 ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Contribuzione INAIL Il contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2023, resta fissato nella misura capitaria annua di: € 768,50 (per le zone normali); € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate). Con DM è stata fissata la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella misura pari al 15,17%. Tale riduzione dovrà essere applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL. Tabelle contributi 2023 Le tabelle con le aliquote in vigore per l’anno 2023 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate sono rese disponibili nell’All. 1 alla Circolare in commento. Esonero per le nuove iscrizioni di under 40 Con successiva Circolare saranno fornite le indicazioni normative e le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo (art. 1, c. 503, L. 160/2019; art. 1, c. 300, L. 197/2022) destinato alle nuove iscrizioni dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni, avvenute tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023. Fonte: Circ. INPS 4 luglio 2023 n. 59 All. 1 Circ. INPS 4 luglio 2023 n. 59
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