L'art. 83, comma 2, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), stabilisce che le erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Rientrano tra le erogazioni deducibili anche:
i contributi volontariamente erogati ad una ONLUS per il trasporto di persone con disabilità che necessitano di cure mediche periodiche, qualora il versamento sia indipendente dal servizio di trasporto. Se, invece, il versamento costituisce corrispettivo per il trasporto, il relativo ammontare è detraibile quale spesa sanitaria e la ONLUS deve rilasciare regolare fattura;
le somme versate ad una ONLUS quale contributo per adozione a distanza purché esse siano comprovate da una attestazione che evidenzi il resoconto/riepilogo annuale dei versamenti effettuali e sempre che l’erogazione sia indicata nelle scritture contabili dell’Organizzazione non lucrativa.
Cumulabilità con altre agevolazioni
In alternativa, le erogazioni effettuate alle ONLUS sono:
deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR che riguarda le erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all'Anagrafe delle ONLUS (rigo E26, cod. 7);
detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1.1, del TUIR che riguarda le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all'OCSE (rigo E8/E10, cod. 61);
detraibili ai sensi dell'art. 83, comma 1, primo e secondo periodo, del d.lgs. n. 117 del 2017, riguardante le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.
Inoltre, il Codice del Terzo settore prevede che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non possano fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell'art. 83 D.Lgs. 117/2017, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.
Pertanto, il contribuente che fruisce della deduzione da indicare nel rigo E36, non può fruire, sia per le medesime erogazioni sia per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 83, comma 2, D.Lgs. 117/2017, delle agevolazioni previste per:
le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all'OCSE (rigo E8/E10, cod. 61);
le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo E8/E10, cod. 71);
le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10, cod. 76);
le erogazioni liberali di cui all'art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all'Anagrafe delle ONLUS (rigo E26, cod. 7).
Modalità di pagamento
L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/97 (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.