martedì 04/07/2023 • 06:00
Con la circolare 49/2023, l'INPS ha preso posizione sulle esenzioni contributive riferite al welfare aziendale, in particolare sulla conversione dei premi di risultato in flexible benefits. Posizione similare alle determinazioni dell'Agenzia delle Entrate. Il tutto risulta ancora più interessante visti i benefits emendati con norme emergenziali nel 2023.
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Otto anni.
Da quanto la legge di bilancio del 2016, legge 208/2015 è stata pubblicata, di acqua sotto i ponti ne è passata.
Diverse le interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate del 2016 (circolare 28/E) o del 2018 (circolare 5/E) senza contare svariati interpelli, pareri, etc. Il tutto senza una posizione strutturale dell'INPS.
Forse, a dire il vero, il principio di armonizzazione fiscale/previdenziale che governa il sistema retributivo italiano (D.lgs 314/97) ci consentiva di non necessitare di una presa di posizione previdenziale delle norme in tema di welfare, ritenendo che le posizioni dell'Amministrazione finanziaria in tema di imposizione fiscale possano fissare determinazioni valevoli anche per i contributi previdenziali.
Per quanto sommariamente vera tale precisazioni, nell'anno 2023 stiamo assistendo ad un disallineamento dell'armonizzazione globale. Basti pensare alla legge di conversione 23/2023 del DL 5/2023 in tema di bonus carburante, ad esempio laddove un emendamento di febbraio 2023, poi recepito, ha creato una dicotomia tra fisco e previdenza in tema di welfare (non l'unica a dire il vero).
Ciò non di meno, le previsioni dell'art. 1, c. 182 e ss, legge 208/2015 sono risultate dirompenti. La possibilità di convertire in tutto o in parte un premio di risultato (aleatorio, legato a parametri redditivi, produttivi, etc) determinato da accordi sindacali qualificati in sistemi di benefits esenti è sicuramente, anche oggi un sistema retributivo del tutto efficiente e stimolante.
A dirla tutta, le politiche di Welfare aziendale esistevano anche prima dell'innovativo disposto di fine 2015, ma risultavano forse limitate ad aziende lungimiranti e strutturate, rimesse ad atti individuali aziendali forse non agevolati fiscalmente (vedasi la deduzione nel limite del 5 per mille del costo del lavoro dei c.d. oneri di utilità sociale di cui all'art 100 TUIR).
Invero, i sistemi di welfare aziendale, molto spesso oggi confusi con i fringe benefits (ovvero con la possibilità di erogare beni in natura o servizi nei limiti di esenzione fiscale di volta in volta aumentata dai ns legislatori – basti pensare all'odierno Decreto Lavoro) hanno raggiunto, con ovvio merito, un ruolo di “quasi” necessità nel panorama aziendale, con diverse formulazioni applicative:
La circolare INPS in trattazione, in ogni caso, merita un approfondimento per quanto alle previsioni del 2023 edite da decreti emergenziali, il DL 5/2023 in tema di bonus carburanti e il c.d. Decreto Lavoro (DL 48/2023).
Estensione della soglia di esenzione a 3.000 euro
Come ormai noto, l'articolo 40, comma 1, ha riconosciuto per l'anno 2023 l'estensione della soglia di esenzione da 258,23 euro a 3.000 euro per i soli dipendenti con figli a carico (compresi i figli nati fuori dal matrimonio, i figli adottivi o affidati) che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi.
In aggiunta a tale previsione, vengono ricomprese nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 40 anche le somme erogate o rimborsate “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale”.
Si configura pertanto, in seguito alla emanazione di cui al cosiddetto Decreto Lavoro (DL 48/2023), una duplice fattispecie caratterizzata dall'estensione quantitativa e qualitativa delle somme e dei rimborsi erogabili ai lavoratori con figli a proprio carico (estensione a tremila euro e inclusione delle bollette di luce e gas).
Al contrario, per la restante platea dei lavoratori privati, continuano a ritenersi valide le disposizioni, e dunque l'esclusione delle bollette di luce e gas tra i beni e i servizi rimborsabili dal datore di lavoro, nonché la soglia di esenzione (258, 23 euro) di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR.
La circolare in trattazione, in tema di esenzione dell'articolo 40, non si è esposta.
Erogazione del bonus carburante 2023
Analogamente a quanto già previsto dal Legislatore con riferimento all'annualità 2022, viene estesa anche per tutta la durata del 2023 la possibilità, riconosciuta in capo ai datori di lavoro privati, di erogare ai propri dipendenti cosiddetti somme a titolo di “bonus carburante”.
A differenza della previgente disposizione (c.d. decreto Ucraina del 2022), la quale aveva escluso la concorrenza dal reddito delle somme erogate a titolo di “bonus carburante” fino ad un valore massimo di 200 euro, l'articolo 1 DL 5/2023, così come novellato dalla legge di conversione 23/2023, specifica che “l'esclusione del concorso alla formazione del reddito del lavoratore (…) non rileva ai fini contributivi”.
Pertanto, i 200 euro corrisposti al lavoratore a tale titolo restano esclusi, per il 2023, ai soli fini dell'imposizione fiscale.
Ci sarà da capire da quando. Ad opinione di chi scrive solamente dalla data di pubblicazione della Legge di conversione e non dalla pubblicazione del decreto legge, dato che la conversione conteneva un emendamento innovativo e non “chiarificatore” del contenuto del decreto stesso.
L'INPS, diversamente, seppur senza prendere una posizione concreta, sembra preannunciare una richiesta contributiva ex ante (dalla pubblicazione del DL 5/2023).
Si figurano nubi all'orizzonte.
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Luca Furfaro
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