martedì 04/07/2023 • 06:07
Gli interventi edilizi difformi dal titolo abilitativo e in contrasto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi, non essendo opere sanabili, determinano la decadenza dal diritto di fruire della detrazione del 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia.
Per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio i contribuenti possono beneficiare della detrazione in dichiarazione dei redditi, a norma dell'art. 16-bis del TUIR. Dall'imposta lorda è, infatti, possibile detrarre un importo pari al 36% delle suindicate spese e fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, la percentuale di detrazione è elevata al 50% ed il limite massimo di spesa a 96.000 euro. Ai fini della detrazione, gli interventi eseguiti devono rientrare tra quelli elencati alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380/2001 (TUE), ossia: manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; manutenzione ordinaria (solo nel caso di interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazione). Gli interventi, inoltre, devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) e sulle relative pertinenze. La detrazione viene ripartita dal soggetto beneficiario in 10 quote annuali di pari importo e spetta nel periodo in cui le spese sono sostenute (criterio di cassa). Come compilare il Modello Redditi PF/2023 In sede di compilazione del Modello Redditi PF/2023, il contribuente dovrà indicare nella Sezione III A del Quadro RP, righi RP41- RP47, i seguenti dati: in colonna 1, l'anno in cui sono state sostenute le spese; in colonna 8, il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2022; nella colonna 9, l'intero importo delle spese sostenute nell'anno riportato in colonna 1; nella colonna 10, l'importo di ciascuna rata. Opere edilizie difformi Per beneficiare delle detrazioni sulle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il contribuente è tenuto a rispettare specifiche regole, tra cui conservare e presentare su richiesta degli Uffici le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia, in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Provv. AE 149646/2011). Nell'ipotesi in cui, invece, per l'intervento da eseguire la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo, è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, la quale deve: riportare la data d'inizio dei lavori; attestare la circostanza che, gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere, rientrino tra quelli agevolabili, anche se non necessitano di alcun titolo abilitativo. Proprio in merito ai titoli abilitativi connessi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l'Agenzia delle Entrate ha effettuato una disamina nella Circ. 17/E/2023, ricordando le fattispecie in cui la realizzazione di opere difformi determina la decadenza dal diritto alla detrazione delle spese sostenute. In particolare, in relazione alla tipologia d'intervento eseguito, le norme edilizie richiedono o meno uno specifico titolo abilitativo. Tipologia di attività Interventi rientranti Attività edilizia totalmente libera Interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo, né è prevista alcuna specifica comunicazione (principalmente opere di manutenzione ordinaria), nonché gli interventi di cui all'art. 16-bis del TUIR ed indicati alle lett. f), g), h), l) Attività edilizia previa comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA) Interventi edilizi eseguibili previa comunicazione al comune dell'inizio dei lavori e asseverazione del tecnico (manutenzione straordinaria) Attività edilizia soggetta a SCIA Interventi edilizi non rientranti tra quelli di attività edilizia totalmente libera, di attività edilizia previa comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), di attività edilizia soggetta a permesso di costruire e a SUPER SCIA Attività edilizia soggetta a permesso di costruire Interventi edilizi di cui all'art. 10 del TUE, ossia interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che costituiscono una struttura in tutto o in parte diversa dalla precedente e che comportano un aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o mutamento della destinazione d'uso Attività edilizia soggetta a SUPER SCIA Interventi edilizi per i quali, in base alla normativa statale o regionale, si può ricorrere alla SCIA in via alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire La realizzazione di opere edilizie difformi può determinare la decadenza dai benefici fiscali connessi alla realizzazione dell'intervento. Sul punto, l'Amministrazione Finanziaria aveva già fornito indicazioni nella Circ. 57/E/1998, distinguendo due differenti fattispecie che si possono verificare: il contribuente realizza opere edilizie non rientranti nella corretta categoria d'intervento per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso (ad esempio, opere soggette a concessione edilizia erroneamente considerate in una denuncia d'inizio d'attività ma, tuttavia, conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi). In tal caso, non si verifica la decadenza dai benefici fiscali, se il richiedente mette in atto il procedimento di sanatoria; il contribuente realizza opere difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi. In tale ipotesi, invece, le opere non sono sanabili e, pertanto, si verifica la decadenza dai benefici fiscali. Qualora l'opera sia sanabile, al termine della procedura di sanatoria è opportuno darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria. Diversamente, a norma dell'art. 49 del DPR 380/2001, avverrà uno scambio di comunicazioni tra l'Agenzia delle Entrate e le amministrazioni comunali, tali da consentire a queste ultime, nell'ambito dell'attività di vigilanza, di trasmettere all'Amministrazione finanziaria la copia dell'ordinanza di demolizione delle opere abusive, ai fini della declaratoria della decadenza. Il diritto di recuperare le imposte dovute in misura ordinaria da parte dell'Agenzia delle Entrate per effetto della decadenza, si prescrive dopo tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.
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Paolo Parisi
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