Agenzie di viaggio: quale trattamento IVA in ottica UE?
Il regime speciale dell'IVA applicabile alle agenzie di viaggio, disciplinato dagli artt. da 306 a 310 della Direttiva IVA 2006/112/CE, contiene varie norme inerenti l'attività di tali agenzie, volte a derogare il regime comune IVA. Nel caso Skarpa Travel (C-422/17) la CGUE aveva affermato che, in quanto eccezione al sistema comune previsto dalla Direttiva 2006/112/CE, tale regime speciale deve essere applicato esclusivamente nella misura necessaria al raggiungimento del suo obiettivo.
Infatti, l'obiettivo essenziale delle norme inerenti la particolare disciplina applicabile alle operazioni delle agenzie di viaggio è proprio quello di evitare le difficoltà che deriverebbero agli operatori economici dai principi generali della Direttiva IVA inerenti le operazioni che implicano la fornitura di prestazioni acquistate presso terzi. L'applicazione delle norme di diritto comune riguardanti il luogo di imposizione, la base imponibile e la detrazione dell'imposta pagata a monte comporterebbero, infatti, a causa della pluralità delle prestazioni e del luogo in cui vengono fornite, difficoltà pratiche per dette imprese che sarebbero atte ad ostacolare l'esercizio delle loro attività (Van Ginkel, C-163/91; Kozak, C-557/11).
Più nel dettaglio, secondo l'art. 306 gli Stati membri applicano il suddetto regime alle operazioni delle agenzie di viaggio nei limiti in cui tali agenzie agiscano in nome proprio e nei confronti del viaggiatore ed utilizzino, per l'esecuzione del viaggio, cessioni di beni e prestazioni di servizi acquisite presso altri soggetti passivi.
Nella vicenda Alpenchalets Resorts (C-552/17), la CGUE ha affrontato nitidamente tale tema, ritenendo che l'esclusione delle prestazioni fornite da un'agenzia di viaggio, nell'ambito di applicazione dell'art. 306, per il solo motivo che esse comprendano unicamente la fornitura di un alloggio, produrrebbe un regime fiscale complesso in cui le norme IVA applicabili dipenderebbero da elementi che compongono le prestazioni offerte a ciascun viaggiatore. Un tale regime, a parere dei giudici UE, non rispetterebbe gli obiettivi della Direttiva.
Cosicché la fornitura, da parte di un'agenzia di viaggi, di un alloggio per vacanze rientra in tale regime di imposizione speciale anche qualora la prestazione comprenda solo l'alloggio. Infatti, anche nel caso in cui tale prestazione comprenda solo vacanze da parte dell'agenzia di viaggio, ciò è elemento sufficiente per l'applicazione del regime speciale previsto proprio dagli artt. da 306 a 310 della Direttiva 2006/112/CE.
L'importanza delle altre cessioni o prestazioni di servizi, che eventualmente accompagnino tale messa a disposizione, non potrà avere rilevanza ai fini della qualificazione giuridica di tale situazione, ossia se essa rientri nel regime speciale delle agenzie di viaggio.
Di conseguenza, nella decisione del caso Alpenchalets Resorts (C-552/17), per la CGUE la sola messa a disposizione, da parte di un'agenzia di viaggio, di un alloggio per vacanze preso in locazione presso altri soggetti passivi, o siffatta messa a disposizione di un alloggio per vacanze accompagnata da prestazioni supplementari, indipendentemente dall'importanza di tali prestazioni supplementari, costituisce ciascuna un servizio unico rientrante nell'ambito di applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggio.
La vicenda
Una società polacca, operante quale “aggregatore di servizi alberghieri”, offre ai propri clienti, ossia a soggetti che esercitano un'attività commerciale, la possibilità di prenotare servizi di alloggio in alberghi e altre strutture, aventi una funzione analoga, situati in Polonia e all'estero.
Siccome la società non dispone di proprie strutture ricettive, acquista in nome proprio e per proprio conto, tali servizi di alloggio presso altri soggetti passivi IVA, che poi rivende ai suoi clienti.
In base alle esigenze e aspettative dei clienti, vengono forniti sia la consulenza sulla scelta dell'alloggio e sia l'assistenza per l'organizzazione del viaggio. Ma in molte situazioni viene fornito il solo servizio di alloggio rivenduto poi ad un prezzo comprensivo del costo di acquisto di tale servizio e del margine, sotto forma di prenotazione, destinato alla copertura delle spese dell'operazione.
A parere dell'Amministrazione finanziaria polacca la rivendita di servizi di alloggio non rientra nella nozione di “servizi di viaggio”, prevista dalla disciplina IVA nazionale. Infatti, per il fisco, un servizio, per essere considerato “di viaggio” deve comprendere un insieme di prestazioni esterne e interne, risultando composto quindi da una pluralità di prestazioni. In realtà i servizi forniti dalla società coprirebbero solo l'alloggio e non possono costituire servizi di viaggio in quanto non si tratta di un servizio complesso.
Per il giudice di primo grado, adito dalla contribuente, tali servizi rientravano tra quelli “di viaggio” e quindi beneficiavano del regime IVA speciale. Da qui poi l'Amministrazione finanziaria ha presentato ricorso innanzi alla Corte di appello che, per decidere la questione, ha ritenuto di dover esaminare gli artt. da 306 a 310 della Direttiva IVA 2006/112/CE, alla luce della giurisprudenza di CGUE che risulterebbe orientata per inglobare, all'interno del regime IVA speciale, anche i servizi di alloggio venduti senza prestazioni supplementari. Ma, per dipanare ogni dubbio, la questione è stata “rimbalzata” alla CGUE chiamata così ad interpretare l'art. 306 Direttiva 2006/112/CE, ossia se possa applicarsi ad un soggetto passivo che, in qualità di aggregatore di servizi alberghieri, acquista e rivende servizi di alloggio ad altri operatori economici, qualora tali operazioni non siano accompagnate da nessun'altra prestazione supplementare.
La sentenza CGUE, C-108/22 (TVA - Agrégateur de services hôteliers)
I giudici unionali hanno anzitutto osservato come la società, in quanto aggregatore di servizi alberghieri, acquista servizi di alloggio in nome proprio presso altri soggetti passivi per poi rivenderli successivamente ai suoi clienti, soggetti esercenti attività commerciale.
Pertanto, tale società soddisfa le condizioni sostanziali previste dall'art. 306 Direttiva 2006/112/CE per poter beneficiare, in linea di principio, del regime impositivo speciale previsto dalla norma. Inoltre, nell'ambito delle proprie attività, effettua operazioni identiche, o almeno analoghe, a quelle di un'agenzia di viaggi o di un organizzatore di viaggi tutto compreso. Infatti, come rilevato dal giudice di merito, in base alle funzioni ed esigenze o aspettative dei clienti, vengono forniti, in via occasionale, anche consigli sulla scelta dell'alloggio ed un'assistenza per l'organizzazione dei viaggi.
La CGUE ha poi precisato che la diversa ubicazione geografica degli alberghi e delle strutture, oggetto di tali servizi, potrebbe causare di per sé difficoltà pratiche che tale regime fiscale speciale mira ad evitare, conformemente alla giurisprudenza unionale.
Da qui, la Corte di Giustizia ha statuito che l'art. 306 Direttiva 2006/112/CE debba interpretarsi nel senso che una prestazione resa da un soggetto passivo, consistente nell'acquistare servizi di alloggio presso altri soggetti passivi e nel rivenderli ad altri operatori economici, rientra nel regime speciale IVA applicabile alle agenzie di viaggio anche se tali servizi non siano accompagnati da prestazioni supplementari.
Fonte: CGUE 29 giugno 2023 (C-108/2022)