giovedì 29/06/2023 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate risponde alle domande frequenti. Nell'aggiornamento del 28 giugno 2023, vengono fornite indicazioni circa sospensione dei termini dei versamenti tributari in favore di contribuenti danneggiati dalle alluvioni nei territori dell'Emilia Romagna, Marche e Toscana.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le Faq online, fornendo chiarimenti sulla sospensione dei termini dei versamenti tributari in favore di contribuenti residenti o aventi sede nei territori dell'Emilia Romagna, Marche e Toscana danneggiati dagli eventi alluvionali e sulla proroga di versamento per i contribuenti che si avvalgono del ravvedimento speciale. Sospensione dei termini dei versamenti tributari È stato chiesto (Faq AE 28 giugno 2023) se, nel caso in cui un contribuente scelga di non avvalersi della sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, procedendo al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (IRPEF/IRES, IRAP e IVA) secondo le regole ordinarie, il rinvio del carico fiscale al 31 luglio 2023 possa essere effettuato senza pagamento della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Secondo le Entrate, qualora si intenda procedere al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali entro il 31 luglio 2023, non sarà dovuta la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Inoltre, nel caso in cui il contribuente decida di mantenere i versamenti rateali ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: se titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione (20 novembre 2023) e, pertanto, gli importi versati ratealmente non devono essere maggiorati degli interessi; se non titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione, tranne quella in scadenza il 30 novembre 2023, e, pertanto, solo per quest'ultima, qualora non decida di pagarla anticipatamente entro il 20 novembre, dovranno essere versati gli interessi calcolati per un periodo di 10 giorni. Disallineamenti dati Certificazioni Uniche È stato chiesto (Faq AE 28 giugno 2023) come gestire le ipotesi di disallineamenti tra i dati presenti nelle Certificazioni Uniche rilasciate dai sostituti d'imposta ai contribuenti e i dati successivamente trasmessi dai sostituti d'imposta all'Agenzia delle entrate con i modelli 770 e utilizzati per i controlli. La responsabilità del Caf/professionista per il visto di conformità si concretizza nel controllo della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione con quelli presenti nei documenti esibiti dal contribuente all'atto della formalizzazione dell'incarico. Pertanto, se tale corrispondenza è verificata, non potrà essere contestata alcuna irregolarità al Caf o al professionista e il relativo controllo dovrà essere concluso senza esiti nei confronti degli stessi. Il recupero dell'imposta eventualmente dovuta dovrà essere effettuato nei confronti del contribuente. Ravvedimento speciale È stato chiesto (Faq AE 28 giugno 2023) se i nuovi termini di versamento della seconda e terza rata (31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023) delle somme dovute ai fini del ravvedimento speciale si applichino anche alle regolarizzazioni rispetto alle quali il versamento della prima rata è stato già eseguito prima del 31 marzo 2023, e per le quali, secondo la previsione normativa in vigore al momento della definizione, il versamento della seconda e terza rata andava eseguito rispettivamente entro il 30 giugno 2023 e il 30 di settembre 2023. L'articolo 1, commi da 174 a 178 della legge di Bilancio 2023 disciplina il c.d. ravvedimento speciale, stabilendo che, «con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti». L'articolo 19 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ha modificato, tra l'altro, il citato comma 174: posticipando dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine del versamento unico, o della prima delle otto rate dovute ai fini del perfezionamento della definizione in parola; rimodulando i termini di versamento delle successive due rate fissate ora, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023; stabilendo al 20 dicembre 2024 il termine ultimo di pagamento rateale (si rammenta, in questo senso, che dalla quarta alla ottava rata le scadenze sono ora rispettivamente fissate al 20 dicembre 2023, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024).
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