In ogni azienda o unità produttiva è prevista l'elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle loro funzioni, sono fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, c. 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.
È quanto risposto dal Ministero del Lavoro all'interpello presentato dal COBAS - Lavoro Privato per avere lumi sulla corretta interpretazione dell'art. 47 del TU Sicurezza sul Lavoro che impone che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, in particolare, per sapere:
- se è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma nel caso in cui l'azienda abbia diverse unità produttive, come nel caso specifico della catena dei supermercati, tenendo presente anche, che le unità produttive si trovano dislocate in due regioni diverse ed hanno tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni sede;
- nel caso in cui la stessa azienda “supermercato”, occupi tra i duecento ed i mille dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, e quindi il numero minimo degli RLS sia di tre, quali criteri bisogna applicare per individuare gli stessi, qualora nelle singole unità produttive si proceda alla loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo. Nel caso specifico, l'azienda ha accolto la nomina dei tre RLS escludendo gli ulteriori regolarmente eletti, creando una scelta comoda da parte dell'azienda.
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero, ha richiamato al riguardo le disposizioni contenute al richiamato art. 47 ai sensi delle quali in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Sempre lo stesso articolo, al comma 7, stabilisce inoltre che in ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è pari a:
- un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva
Fonte: Interpello MinLav 27 giugno 2023 n. 4