lunedì 26/06/2023 • 14:41
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nella circolare n. 6 del 26 giugno 2023, ha analizzato le principali misure fiscali previste dal Decreto Alluvione.
redazione Memento
Il Decreto Alluvione (DL 61/2023), recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, ha introdotto numerose misure a sostegno delle popolazioni e delle imprese dei territori colpiti. Con la circolare n. 6 del 26 giugno 2023, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha analizzato le principali misure fiscali. Sospensione dei termini Il Decreto Alluvioni ha sospeso una serie di termini tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dall’alluvione del mese di maggio 2023. Tali sospensioni riguardano: adempimenti e versamenti tributari, assistenziali e premiali; adempimenti specifici per i sostituti di imposta; versamenti derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e ingiunzioni. I versamenti sospesi e le ritenute e trattenute su addizionali Irpef devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023; gli atti esecutivi, le cartelle di pagamento, gli avvisi di accertamento esecutivo tributario emessi dall’AE, gli accertamenti esecutivi doganali non ancora affidati all’AdR riprendono a decorrere dallo scadere del periodo di sospensione (1° maggio – 31 agosto), ovvero dal 1° settembre 2023. La circolare tratta anche la sospensione dei termini processuali, di prescrizione e di decadenza. Superbonus È prorogato il Superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, con riferimento agli interventi edilizi effettuati su unità immobiliari ubicate nei Comuni colpiti dall’alluvione. Bollette Nei territori colpiti l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) disciplina le modalità per la sospensione temporanea (per un periodo fino a 6 mesi dal 1° maggio 2023) dei termini riferibili alle bollette di energia elettrica, gas, acqua e rifiuti urbani. Indennità una tantum A favore di lavoratori autonomi, professionisti e titolari d’impresa che hanno dovuto sospendere l’attività è prevista l’indennità una tantum, riconosciuta dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, pari a € 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di € 3.000.
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