venerdì 23/06/2023 • 16:00
L’INPS, con Circolare del 22 giugno 2023 n. 56, adegua i tassi di dilazione e di differimento e delle sanzioni civili al nuovo tasso BCE pari, dal 21 giugno 2023, al 4%. Di conseguenza, i nuovi tassi di interesse sono, rispettivamente, del 10% e del 9,50%.
redazione Memento
La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 15 giugno 2023, ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, a decorrere dal 21 giugno 2023, è pari al 4%. Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili, come recepito dall’INPS con la Circolare del 22 giugno 2023 n. 56. Interesse di dilazione e differimento L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi è pari al tasso del 10% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate dal 21 giugno 2023. N.B. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. Allo stesso modo, dalla medesima data, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 10% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 10%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2023. Come cambiano le sanzioni civili Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 9,50% in ragione d’anno (tasso del 4% maggiorato di 5,5 punti). La stessa misura trova applicazione anche qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa. Resta ferma, in caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 9,50% annuo. Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d’anno), a decorrere dal 21 giugno 2023 resta invariata l’applicazione della riduzione massima pari al tasso legale (5%), mentre la riduzione minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%). Fonte: Circ. INPS 22 giugno 2023 n. 56
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