Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione registrata e attesa per gli anni 2022 e 2023, la Legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 310, L. 197/2022) stabilisce che per le pensioni di importo pari o inferiore al minimo INPS dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, è previsto - in via transitoria ed eccezionale - un aumento percentuale sul trattamento pensionistico lordo complessivo (compresa la tredicesima):
pari all'1,5% per il 2023 (elevato a 6,4% per i soggetti di età pari o superiore ai 75 anni);
pari al 2,7% per il 2024.
Sulla mensilità di luglio 2023 viene corrisposto d'ufficio l'incremento in oggetto, comprensivo degli arretrati dalla decorrenza del beneficio e, di conseguenza, l'INPS con il Messaggio 22 giugno 2023 n. 2329 illustra i criteri utilizzati per calcolare la maggiorazione.
Decorrenza e scadenza
L'incremento spetta per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.
Per le pensioni la cui decorrenza si colloca fra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024 l'incremento spetta dalla data di decorrenza della pensione.
Applicazione
L'incremento viene attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS.
In particolare:
nel caso di pensione integrata al trattamento minimo, l'incremento è calcolato con riferimento all'importo integrato al trattamento minimo;
nel caso di pensioni non integrate al trattamento minimo, il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS, l'incremento viene calcolato sull'importo lordo in pagamento;
per le pensioni in convenzione internazionale, l'incremento è calcolato sull'importo complessivo lordo in pagamento e pertanto sul pro-rata italiano.
Calcolo dell'incremento
Per l‘anno 2023, l'incremento è pari:
all'1,5% per i soggetti infra75enni;
al 6,4% per i soggetti ultra75enni.
Per l'anno 2024, l'incremento è pari al 2,7% senza distinzione di età.
Nelle tabelle sottostanti si riportano i limiti di tale maggiorazione ed alcuni esempi pratici.
1) Importo del trattamento minimo mensile anno 2023: € 563,74
Calcolo dell'incremento massimo mensile del trattamento minimo per il 2023
Infra75enni = 1,50%
Ultra75enni = 6,40%
€ 563,74 x 1,5% = € 8,46
€ 563,74 x 6,4% = € 36,08
563,74 + 8,46 = 572,20
563,74 + 36,08 = 599,82
Tali importi rappresentano il limite di accesso al beneficio per il 2023. 2) Importo del trattamento mensile anno 2023: € 300,00
Calcolo dell'incremento mensile del trattamento il 2023
Infra75enni = 1,50%
Ultra75enni = 6,40%
300,00 + 4,50 = 304,50
300,00 + 19,20 = 319,2
3) Importo del trattamento mensile anno 2023: € 565,00
Calcolo dell'incremento mensile del trattamento il 2023
Infra75enni = 1,50%
Ultra75enni = 6,40%
565,00 + 7,20 = 572,20
565,00 + 34,82 = 599,82
4) Titolare di pensione di importo pari a € 300,00 che compie 75 anni a marzo 2023:
Mese di riferimento/importo della pensione diretta (€)
Altre pensioni (€)
Incremento (€)
gennaio 2023 = 300
0
1,5% = 4,50
febbraio 2023 = 300
0
1,5% = 4,50
marzo 2023 = 300
200
1,5% = 4,50
aprile 2023 = 300
200
6,4% = 19,20
maggio 2023 = 300
270
Limite massimo = 15,69 (*)
dicembre 2023 = 300
500
0
(*) Se l'importo cumulato è compreso tra € 563,74 (trattamento minimo) e € 599,82 (trattamento massimo), l'incremento viene attribuito nel limite massimo e ripartito in proporzione sulle due pensioni: € 599,82 - € 570 = € 29,82 x (€ 300/€ 570 = € 0,5263) = € 15,69.
Imponibilità fiscale
L'incremento è fiscalmente imponibile e viene assoggettato pertanto alla tassazione corrente e certificato nella certificazione unica (CU) dell'anno di rifermento.
Fonte: Mess. INPS 22 giugno 2023 n. 2329