venerdì 23/06/2023 • 06:00
L'Inps con la Circolare 57/2023 offre indicazioni per la gestione dell'applicazione ed il recupero degli arretrati per l'agevolazione Under 36 appena approvata dall'Unione Europea.
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L'Inps interviene con la Circolare 57 del 22 giugno 2023 per offrire le indicazioni operative per gli esoneri contributivi appena autorizzati dall'Unione Europea. In questa prima circolare l'Inps offre indicazioni solamente per l'agevolazione legata all'assunzione di Under 36 al primo rapporto a tempo determinato.
La legge di Bilancio 2021 (L.178/2020) ha previsto all'articolo 1, comma 10, un esonero contributivo pari al 100 % della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. L'esonero così previsto è riconosciuto, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per la durata di trentasei mesi, innalzata a quarantotto mesi, laddove l'evento incentivato sia realizzato in una regione del Mezzogiorno.
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023), all'articolo 1, comma 297, ha previsto tale esonero anche per il 2023 aumentando però il massimale annuo di incentivo a 8.000 euro.
Tali misure attendevano l'autorizzazione della UE arrivata con la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023.
Datori di lavoro beneficiari
Gli esoneri in oggetto sono riconosciuti, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, in favore di tutti i datori di lavoro privati (anche del settore agricolo), a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Le misure non si applicano:
- Alla pubblica amministrazione
- le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;
- le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea,
I destinatari
Sono agevolate le nuove assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni effettuate come detto dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
L'Inps ricorda come la misura prenda origine dall'esonero strutturale previsto all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'Istituto sottolinea che tale esonero potrà anche essere utilizzato in alternativa, diminuendo quindi la misura, ma potendo non rispettare le condizioni previste per l'applicazione dal Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato.
Sono esclusi dai rapporti incentivati:
- rapporti di lavoro domestico;
- rapporti di apprendistato (anche la qualificazione degli stessi);
- rapporti di lavoro intermittente.
Sono invece inoltre agevolabili:
- rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato;
- rapporti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (anche per somministrazione a tempo determinato).
Misura dell'incentivo
Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è previsto l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con massimale rapportato al periodo e differenziato tra l'incentivo per l'ultimo semestre 2022 (già commentato con la circolare n. 56/2021 e con il messaggio n. 3389/2021) e l'incentivo previsto per le assunzioni effettuate nel 2023.
Periodo assunzioni |
Misura |
Massimale giornaliero |
Massimale mensile |
Massimale annuo |
1° luglio 2022- 31 dicembre 2022 |
100% |
16,12 euro |
500 euro |
6.000 euro |
1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2023 |
100% |
21,50 euro |
666,66 euro |
8.000 euro |
Il massimale giornaliero dovrà essere utilizzato per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese mentre per i rapporti di lavoro part time il massimale dovrà essere proporzionalmente ridotto.
Sono esclusi dal calcolo della riduzione contributiva:
- i premi e i contributi dovuti all'INAIL;
- i contributi al fondo di tesoreria;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26,27 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- il contributo dello 0,30% destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.
La durata dell'esonero è di 36 mesi elevabili a 48 nel caso di assunzioni o trasformazioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Gli esoneri contributivi in trattazione non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Tra gli altri per il periodo di applicazione delle misure in trattazione, non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione Sud.
Condizioni per l'accesso
Ai fine dell'accesso all'agevolazione dovranno essere rispettate le condizioni generiche previste dall'articolo 31 del D.lgs 150/2015 e quelle normalmente previste per le misure di incentivanti qui di seguito sintetizzate:
- violazione diritto di precedenza;
- sospensione dell'attività in corso per CIGS o CIGD;
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per gli esoneri in commento non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 31, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 150/2015, secondo la quale l'incentivo non spetta qualora l'assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presenta elementi di relazione con il datore di lavoro che assume. In tali ipotesi il beneficio riconoscibile è solo quello eventualmente residuo.
Inoltre, la misura, come sottolineato dall'istituto, oltre al rispetto dell'età massima al momento dell'assunzione deve soddisfare la condizione di mancanza di pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine si rimanda alle precedenti indicazioni di prassi che avevano già evidenziato come non dovessero essere valutati i pregressi rapporti di:
- apprendistato;
- lavoro a chiamata.
L'Istituto ricorda che i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva e non devono inoltre procedere, nei nove mesi successivi all'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Limitazioni europee
L'autorizzazione Europea prevede comunque che le misure debbano rispettare le limitazioni per gli aiuti di stato :
- importo non superiore a 2 milioni di euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 300.000 euro per impresa attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura e a 250.000 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
- concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
- l'aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi.
L'ultimo punto, che crea maggiori perplessità, è stato dall'Inps “semplificato” non solo nell'aumento dei prezzi legato alla crisi legata al conflitto Russia-Ucraina, ma anche alla perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche e alle notevoli incertezze economiche.
Esposizione Uniemens
Per la misura prevista per l'ultimo semestre 2022 l'Inps rimanda al messaggio n. 3389/2021 ma, per quanto attiene gli arretrati specifica che la valorizzazione potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto2023, settembre2023 e ottobre 2023.
Mentre per i datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto per le assunzioni dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando gli elementi secondo le consuete modalità, ed inserendo nell'elemento <CodiceCausale> il nuovo valore “EG36”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall'articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022”.
Per I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 a 31 dicembre 2023, in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, dovranno utilizzare nell'
elemento <CodiceCausale> il nuovo valore “EG48”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 11, comma 297, della legge n. 197/2022”.
Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2023 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.
Nel caso in cui il datore di lavoro, nell'attesa dell'autorizzazione Europea, abbia deciso di utilizzare l'agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (GECO) deve procedere alla restituzione della prima agevolazione attraverso la <CausaleADebito> “M472” e applicare il nuovo esonero.
Viene inoltre prevista la possibilità della restituzione della incompatibile agevolazione Decontribuzione Sud attraverso la <CausaleADebito> “M543”.
Nel caso di datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
L'istituto fornisce anche le indicazioni per l'applicazione dell'agevolazione nella ListaPosPa e nella sezione dedicata ai lavoratori agricoli.
Fonte: Circ. INPS 22 giugno 2023 n. 57
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