L'assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo può stabilire, un termine maggiore, non superiore in ogni caso a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando particolari esigenze lo richiedono. Per i bilanci al 31 dicembre 2022 il termine dei 180 giorni scade il 29 giugno 2023.
La prassi consigliabile per utilizzare la facoltà di approvare il bilancio nel termine di 180 giorni (anziché 120) è quella di convocare una riunione del consiglio di amministrazione entro 120 giorni dalla data di chiusura del bilancio; in tale riunione deve essere formalizzata la decisione di rinviare l'approvazione del bilancio alla scadenza dei 180 giorni. Nel verbale del consiglio di amministrazione devono risultare le ragioni della scelta di spostare il termine di approvazione. Tale procedura, pur non essendo richiesta dalle norme del codice civile, è quella consigliata dalla migliore dottrina.
Il bilancio deve essere approvato dalla assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, e l'atto costituivo può spostare questo termine a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora particolari esigenze lo richiedano (art. 2364 c.c.).
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio le emittenti quotate devono mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto.
Gli amministratori devono presentare, almeno trenta giorni prima della data della assemblea, il progetto di bilancio e la loro relazione ai sindaci e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (art. 2429 c.c.), i quali ne verificano la regolarità ed accertano che ci sia conformità alla legge e che i dati contenuti nel bilancio corrispondano alla contabilità. Compiuto tale esame i sindaci redigono la loro relazione in cui devono riferire sui risultati dell'esercizio sociale, sulla regolarità della tenuta della contabilità e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione (art. 2429 c.c.).
Almeno quindici giorni prima dell'assemblea il progetto di bilancio (con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali delle società collegate) con allegate le relazioni degli amministratori e sindaci, deve restare depositato in copia presso la società a disposizione dei soci (art. 2429 c.c.). Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal c. 3 art. 2429 c.c. può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali di bilancio delle società stesse (art. 2429 c. 3 c.c.).
Nel caso delle emittenti quotate, il bilancio deve restare depositato presso la sede sociale e pubblicato nel sito web e con le altre modalità previste dalla Consob per almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. L'assemblea deve approvare il bilancio con la maggioranza stabilita dal codice o dallo statuto sociale, qualora questo richieda una maggioranza più elevata (art. 2368 c.c.).
Nel caso l'assemblea si tenga in seconda convocazione, lo statuto non può richiedere maggioranze più elevate per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali (art. 2369 c.c.).
Una copia del bilancio, della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e del verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza deve essere depositata a cura degli amministratori, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, presso il Registro delle imprese (art. 2435 c.c.), costituito presso le CCIAA. I bilanci predisposti ai sensi del codice civile e dei principi contabili emanati dall'OIC devono essere depositati in formato XBRL.