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In vigore le nuove modifiche al regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016 sulla determinazione delle riserve tecniche di cui all'art. 36 bis D.Lgs. 209/2005 - Codice delle assicurazioni private conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (Requisiti di 1° pilastro).

Le modifiche riguardano:

  • i limiti di un contratto, che vengono considerati non come una scadenza, ma come distinzione tra premi e obbligazioni che appartengono al contratto e premi e obbligazioni che non appartengono al contratto;
  • la scomposizione dei contratti, infatti ora è possibile scomporre un contratto se e solo se due o più parti del contratto sono equivalenti, in termini di rischio, a due o più contratti che potrebbero essere venduti separatamente;
  • l’identificazione di una garanzia finanziaria;
  • l’identificazione di una copertura per un determinato evento incerto con un effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto;
  • il riesame dell'effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto di una copertura assicurativa o di una garanzia finanziaria;
  • la formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche e la loro governance;
  • la ripartizione delle spese generali;
  • le ipotesi sul comportamento dinamico dei contraenti;
  • il new business nell'adozione delle future misure di gestione;
  • la valutazione stocastica;
  • i fattori di rischio di mercato necessari per ottenere risultati adeguati;
  • l’approccio alternativo per il calcolo degli utili attesi nei premi futuri.

Fonte: Provv. IVASS 6 giugno 2023 (GU 20 giugno 2023 n. 142)

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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