giovedì 22/06/2023 • 06:00
È legittima la clausola penale inserita nella lettera di assunzione a carico del lavoratore che non prende servizio alla data concordata, quand'anche ad esso sia stato accluso il patto di prova. A stabilirlo è il Tribunale di Forlì con la sentenza del 21 marzo 2023.
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Un lavoratore sottoscriveva il 27 luglio 2020 una lettera con cui veniva assunto come dirigente, con funzioni di Direttore Amministrativo, avente efficacia differita al successivo 15 ottobre poiché all'atto della firma il medesimo era in forza presso un'altra società.
Alla lettera veniva accluso un patto di prova della durata di 6 mesi e al suo interno veniva prevista una penale a carico del lavoratore, pari all'indennità sostitutiva del preavviso prevista dal CCNL di settore in caso di licenziamento, qualora lo stesso, per motivi a lui imputabili, non avesse preso effettivo servizio alla data concordata.
Il 15 settembre 2020 il lavoratore comunicava alla società la volontà di proseguire il rapporto di lavoro con il suo originario datore di lavoro. A seguito di detta comunicazione la società gli chiedeva il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso così come convenuto nella lettera di assunzione.
Non ricevendo riscontro, la società proponeva dinnanzi al Tribunale territorialmente competente ricorso per decreto ingiuntivo che veniva accolto. Il lavoratore proponeva così opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso.
Il lavoratore, non contestando i propri originari inte
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