Le agevolazioni riconosciute a favore delle imprese per fronteggiare la crisi energetica trovano spazio nel modello Redditi 2023 e, in particolare, nel quadro RU, dove i soggetti beneficiari del contributo straordinario dovranno indicare le informazioni relative ai crediti fruiti nel corso dei quattro trimestri del 2022.
I crediti d'imposta istituiti per supportare l'incremento dei costi di acquisto di energia elettrica e gas naturale sono stati introdotti dal DL 4/2022 ed in seguito prorogati e potenziati dai successivi decreti emergenziali (DL n. 17, 21, 50, 115, 144 e 176 del 2022).
L'ultimo intervento normativo è stato attuato dalla Legge di Bilancio 2023 che ha ulteriormente incrementato la misura delle agevolazioni per il primo trimestre 2023. Il contributo straordinario riguarda anche le imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, per l'acquisto del carburante necessario per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività stesse.
I crediti d'imposta in esame sono destinati alle imprese:
a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore);
a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore);
diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica;
diverse da quelle a forte consumo di gas naturale;
che operano nei settori dell'agricoltura e della pesca per l'acquisto di carburante.
Compilazione del quadro RU
I soggetti che hanno beneficiato dei crediti d'imposta in esame nel corso del 2022, come anticipato, dovranno indicare i relativi dati nel quadro RU del modello Redditi 2023.
A tal fine, sono stati istituiti nuovi “codici credito” da esporre al rigo RU1.
Cod.
Credito
Beneficiario
Codice tributo
O1
Tax credit per l'acquisto di energia nel 1° trimestre 2022
Imprese energivore
6960
O2
Tax credit per l'acquisto di energia nel 2° trimestre 2022
Imprese energivore
6961
O3
Tax credit per l'acquisto di gas nel 2° trimestre 2022
Imprese gasivore
6962
O7
Tax credit per l'acquisto di energia nel 2° trimestre 2022
Imprese non energivore
6963
O8
Tax credit per l'acquisto di gas nel 2° trimestre 2022
Imprese non gasivore
6964
O9
Tax credit per l'acquisto di carburante nel 1° trimestre 2022
Imprese agricole e della pesca
6965
P3
Tax credit per l'acquisto di energia nel 3° trimestre 2022
Imprese energivore
6968
P4
Tax credit per l'acquisto di gas nel 3° trimestre 2022
Imprese gasivore
6969
P5
Tax credit per l'acquisto di energia nel 3° trimestre 2022
Imprese non energivore
6970
P6
Tax credit per l'acquisto di gas nel 3° trimestre 2022
Imprese non gasivore
6971
P9
Tax credit per l'acquisto di gas nel 1° trimestre 2022
Imprese gasivore
6966
Q1
Tax credit per l'acquisto di carburante nel 2° trimestre 2022
Imprese del settore pesca
6967
Q2
Tax credit per l'acquisto di energia ad ottobre/novembre 2022
Imprese energivore
6983
Q3
Tax credit per l'acquisto di gas ad ottobre/novembre 2022
Imprese gasivore
6984
Q4
Tax credit per l'acquisto di energia ad ottobre/novembre 2022
Imprese non energivore
6985
Q5
Tax credit per l'acquisto di gas ad ottobre/novembre 2022
Imprese non gasivore
6986
Q6
Tax credit per l'acquisto di carburante nel 3° trimestre 2022
Imprese agricole e della pesca
6972
Q7
Tax credit per l'acquisto di carburante nel 4° trimestre 2022
Imprese agricole e della pesca
6987
Q8
Tax credit per l'acquisto di energia a dicembre 2022
Imprese energivore
6993
Q9
Tax credit per l'acquisto di gas a dicembre 2022
Imprese gasivore
6994
R1
Tax credit per l'acquisto di energia a dicembre 2022
Imprese non energivore
6995
R2
Tax credit per l'acquisto di gas a dicembre 2022
Imprese non gasivore
6996
Ciascuna impresa, quindi, dovrà individuare i codici relativi ai crediti di cui ha beneficiato ed indicare il valore al rigo RU1, riportando, eventualmente, la descrizione di ciascun contributo.
Nel successivo rigo RU5, colonna 3, occorre esporre l'ammontare complessivo del credito maturato nel corso del 2022 e, al rigo RU6, l'importo del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione (2022).
In casi specifici, il contribuente compila, inoltre:
il rigo RU3, per indicare il credito d'imposta ricevuto;
il rigo RU8, qualora l'ammontare del credito indicato al rigo RU6 versato con il modello di pagamento F24, nel 2022 e fino alla data di presentazione della dichiarazione, è stato riversato a seguito della rideterminazione dello stesso o di ravvedimento, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
il rigo RU9, se l'ammontare del credito d'imposta è stato ceduto ai sensi dell'art. 1260 c.c.;
il rigo RU10, che accoglie l'importo del credito d'imposta attribuito per trasparenza dal titolare dell'impresa familiare ai collaboratori dell'impresa stessa ai sensi dell'art. 5 TUIR.
Esempio di compilazione
Si supponga che, un'impresa energivora abbia beneficiato del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica nel terzo trimestre 2022, nella misura del 25% della spesa sostenuta.
La spesa sostenuta è pari a 6.500 euro ed il credito spettante ammonta a 1.625 euro. Di tale importo, 1.200 euro sono stati utilizzati in compensazione, tramite modello F24 con codice tributo “6968” nel corso del 2022.
L'impresa compila il quadro RU così come segue:
Rigo RU1, codice P3 – Credito acquisto energia 3° trimestre 2022;
Rigo RU5, colonna 3, l'importo del credito pari a 1.625 euro;
RU6, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione nel 2022, ossia 1.200;
RU12, il credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, ossia 425 euro.
Cessione dei crediti
I soggetti beneficiari dei contributi straordinari contro il “Caro energia” utilizzano i crediti d'imposta in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/1997. In alternativa, possono cederli, per l'intero importo, presentando telematicamente all'Agenzia delle Entrate la comunicazione della cessione del credito, secondo le modalità definite con il Provv. AE 2023/116285. Pertanto, in sede di compilazione del quadro RU, i soggetti cedenti, indicano il credito ceduto e comunicato tramite istanza al rigo RU9, mentre, i soggetti cessionari, espongono il credito ricevuto al rigo RU3.
Termini di utilizzo
Per la compensazione dei crediti d'imposta in commento, il legislatore ha definito dei termini di utilizzo inderogabili. Nel dettaglio, le imprese dovranno compensare in F24 entro:
il 30 giugno 2023, il contributo riconosciuto per l'acquisto di carburante per le attività di agricoltura e pesca del terzo e quarto trimestre 2022;
il 30 settembre 2023, i crediti spettanti alle imprese energivore e gasivore, nonché a quelle diverse dalle energivore e gasivore per le spese sostenute nel terzo trimestre 2022, ottobre-novembre 2022 e dicembre 2022;
il 31 dicembre 2023, per i crediti d'imposta riconosciuti nel primo trimestre 2023.
Infine, si ricorda che i crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022 dovevano essere fruiti entro il 31 dicembre 2022.