martedì 20/06/2023 • 15:45
L’INAIL, con Circolare del 19 giugno 2023 n. 29, adegua i tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e quello per le sanzioni civili al nuovo tasso BCE pari, dal 21 giugno 2023, al 4%. Di conseguenza, i nuovi tassi di interesse sono, rispettivamente, del 10,00% e del 9,50%.
redazione Memento
La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 15 giugno 2023, ha fissato al 4% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Per effetto di tale decisione, a decorrere dal 21 giugno 2023, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono i seguenti: 10,00% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori; 9,50% misura delle sanzioni civili. Premi assicurativi: le novità Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti. Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 21 giugno 2023 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 10,00%. Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza. Sanzioni civili In applicazione della richiamata decisione di politica monetaria, a decorrere dal 21 giugno 2023 si applica un tasso pari al 9,50% nelle seguenti ipotesi: a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie; b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa; c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori. Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali Tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari all’5,00%, a decorrere dal 21 giugno 2023, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di: mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 5% (misura del tasso degli interessi legali); evasione si applica il tasso del 7,00% (misura del tasso degli interessi legali maggiorato di 2 punti). Fonte: Circ. INAIL 19 giugno 2023 n. 29
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