sabato 17/06/2023 • 06:00
Con la Circolare n. 28 del 16 giugno 2023, l'Inail definisce i requisiti e le tempistiche relative all'invio della segnalazione di debiti nei propri confronti alle imprese.
redazione Memento
Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha introdotto l'obbligo anche per l'Inail di segnalare all'imprenditore e, ove presente all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, l'esistenza di debiti nei propri confronti, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria (art. 25-novies D.L.gs. 14/2019). Le disposizioni verranno applicate all'Inail in riferimento ai debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del medesimo CCII. Le segnalazioni verranno inviate in presenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato, superiore all'importo di euro 5.000 e solo agli imprenditori, individuati dall'articolo 2082 del Codice civile e soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2195 c.c, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi dei suddetti requisiti. Nel caso in cui, al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, il debito è stato già iscritto a ruolo ai sensi dell'art. 24, c. 1 D.Lgs. 46/99, la segnalazione verrà inviata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La segnalazione verrà effettuata in presenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori a: euro 100.000 per le imprese individuali; euro 200.000 per le società di persone; euro 500.000 per le altre società. Le segnalazioni vengono inviate dall'Inail con cadenza mensile a partire dal mese di giugno 2023 e contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente, se ne ricorrono i presupposti, per l'accesso alla composizione negoziata di cui all'art.12 CCII (Art. 25-novies, comma 3). FONTE: Circ. INAIL 16 giugno 2023 n. 28
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