sabato 17/06/2023 • 06:00
Il Tribunale di Novara, con una sentenza del 13 giugno 2023, si è pronunciata sull'inquadramento del dipendente assunto con contratto a termine per ragioni sostitutive (nella specie una lavoratrice che usufruiva dei congedi per maternità) e sulle relative mansioni che può espletare un lavoratore assunto per tale ragione sostitutiva.
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La vicenda oggetto del giudizio deciso dal Tribunale di Novara
Un lavoratore assunto a tempo determinato, successivamente alla cessazione del rapporto per intervenuta scadenza, ha convenuto in giudizio l'azienda sostenendo che la sua assunzione fosse avvenuta per la sostituzione di una lavoratrice assente per maternità e che per tale ragione egli avrebbe avuto diritto al riconoscimento del medesimo inquadramento contrattuale applicato alla lavoratrice sostituita perché avrebbe svolto identiche mansioni, con conseguente diritto alle relative differenze retributive. Parimenti, il lavoratore rivendicava anche di aver maturato differenze retributive in virtù dello svolgimento di lavoro straordinario.
La società convenuta ha resistito nel giudizio evidenziando, in punto di diritto, che l'ordinamento non contempla un meccanismo che imponga la parità di trattamento normativo tra i lavoratori e neanche (nel caso di contratto a tempo determinato per ragioni sostitutive) tra sostituto e il lavoratore sostituito, ed eccependo, in ogni caso, che l'azienda aveva assunto il lavoratore a termine non per ragioni di sostituzione della lavoratrice assente. Circa lo straordinario, l'azienda resisten
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Francesco Geria
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