lunedì 19/06/2023 • 06:02
La proroga al 20 luglio 2023 del termine dei versamenti per i contribuenti che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei cd. minimi, si estende anche al versamento del saldo IVA 2022, se non effettuato entro il 16 marzo 2023.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con un comunicato stampa del 14 giugno 2023, ha annunciato che, con una imminente disposizione normativa, verrà prorogato dal 30 giugno al 20 luglio 2023 il termine per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e IVA 2023 senza maggiorazione a titolo di interessi. La proroga riguarda le imprese e i professionisti che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), vale a dire i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze (pari a 5.164.569,00 euro). Possono beneficiare, altresì, della proroga i contribuenti che applicano il regime forfetario o dei cd. minimi, ovvero che presentano altre cause di esclusione dagli ISA, nonché i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare i redditi “per trasparenza”. A differenza della proroga disposta negli scorsi anni, quella annunciata non si estende al termine di versamento con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi, che resta pertanto fissato al 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio 2023 cade di domenica). Estensione della proroga al versamento del saldo IVA 2022 La proroga al 20 luglio 2023 riguarda anche il versamento del saldo IVA 2022, qualora non effettuato entro la scadenza “ordinaria” del 16 marzo 2023. L'IVA dovuta in base alla dichiarazione relativa all'anno 2022 doveva essere versata entro il 16 marzo 2023, in un'unica soluzione oppure in forma rateale, ai sensi dell'art. 20 del DLgs. n. 241/1997, con una maggiorazione a titolo di interessi pari allo 0,33% mensile di ciascuna rata successiva alla prima. Il numero delle rate mensili, di pari importo, è scelto dal contribuente, ma deve essere compreso tra un minimo di due e un massimo di nove, con conclusione della rateazione, al più tardi, entro il 16 novembre 2023. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001, è possibile differire il versamento del saldo IVA entro il termine di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, cioè entro il 30 giugno 2023, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2023. La maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati nel Modello F24. Anche in questo caso, il versamento può essere effettuato in forma rateizzata, maggiorando dapprima l'importo da versare dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2023, per poi aumentare dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima. L'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 consente di differire ulteriormente il versamento del saldo IVA al 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio 2023 cade di domenica), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno 2023, al netto delle compensazioni, gli interessi dello 0,40%. La proroga annunciata dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze incide, quindi, sui contribuenti che, non avendo versato il saldo IVA 2022 entro il 16 marzo 2023, possono provvedere al relativo versamento entro la nuova scadenza del 20 luglio 2023, prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, senza corresponsione di ulteriori maggiorazioni. In sostanza, a seguito della proroga dal 30 giugno al 20 luglio 2023, il versamento del saldo IVA deve essere maggiorato dello 0,40% a titolo di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2023 e fino al 30 giugno 2023. Inoltre, resta possibile versare il saldo IVA entro il 31 luglio 2023 con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% sull'importo dovuto al 30 giugno 2023. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 con il codice tributo “6099”, cumulativamente per l'importo dovuto a titolo di saldo IVA e per la maggiorazione dello 0,40%. Gli interessi dovuti in caso di eventuale pagamento in forma rateale devono essere, invece, distintamente indicati con il codice tributo “1668”.
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Marco Ligrani
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