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  • Crisi di impresa

venerdì 16/06/2023 • 06:00

ODCEC BERGAMO Nuovo Codice della Crisi

Imprese in crisi: trasformare le difficoltà in opportunità con la composizione negoziata

Trasformare le difficoltà e lo stato di crisi di un'azienda in nuove opportunità è possibile. È uno dei principi ispiratori del nuovo Codice della Crisi, che fra le nuove disposizioni ha introdotto l'istituto della composizione negoziata. Anche di questo si parlerà durante il convegno organizzato da ODCEC Bergamo il 19 e 20 giugno.

di Francesco Geneletti - Presidente ODCEC di Bergamo

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L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo ha organizzato anche quest'anno il convegno “La composizione negoziata e i contratti di risanamento dell'impresa in crisi" in materia di crisi d'impresa.

Nel corso della due giorni, 19 e 20 giugno, presso il Teatro Donizetti, si tratterà della composizione negoziata e dei contratti di risanamento dell'impresa in crisi.

Uno dei principi cardine a cui è ispirato il Codice della crisi e dell'Insolvenza, entrato in vigore nel luglio 2022, riguarda la possibilità di superare il momentaneo stato di difficoltà attraversato dall'azienda, visto come un momento fisiologico della sua esistenza, grazie ad uno degli strumenti messi a disposizione dalla nuova normativa.

La composizione negoziata è uno di questi strumenti, studiato per permettere ai soggetti economici che si trovano in un momentaneo squilibrio patrimoniale o economico finanziario, ma che abbiano le potenzialità per restare sul mercato, di superare le difficoltà e di proseguire la propria attività.

Il ruolo dell'esperto

Proprio in questa fase di superamento delle difficoltà assume un ruolo fondamentale la figura dell'esperto, sia esso commercialista, avvocato o consulente del lavoro, capace, grazie alla propria esperienza ed a una adeguata formazione, di affiancare l'imprenditore al fine di individuare le migliori soluzioni applicabili per ciascuna problematica.

Di basilare importanza è la scelta della tempistica: trattandosi infatti di uno strumento di natura volontaria e stragiudiziale, l'imprenditore commerciale ed agricolo, prendendo coscienza dello stato di difficoltà in cui versa l'azienda ma ritenendo la situazione solo temporanea, dovrebbe tempestivamente formalizzare la richiesta di nomina di un esperto indipendente prima che la crisi diventi irreversibile.

La richiesta viene formalizzata tramite una apposita istanza presentata alla Camera di commercio del capoluogo in cui ha sede l'azienda; il Segretario della Camera di commercio verifica l'istanza e gli allegati presentati dall'imprenditore e può procedere direttamente alla nomina dell'esperto (imprese sotto soglia) ovvero inoltrare la domanda alla Commissione regionale, costituita all'interno di ciascuna Camera di commercio e composta da un magistrato, da un membro designato dalla Camera di commercio stessa e da uno designato dal Prefetto del capoluogo, perché proceda alla individuazione del professionista ritenuto maggiormente idoneo in considerazione della specifica situazione.

La procedura è compiuta interamente grazie all'utilizzo di una piattaforma telematica cui hanno accesso tutti e solo gli operatori interessati e coinvolti.

Contestualmente alla presentazione della domanda, oppure in un secondo momento, l'imprenditore può richiedere l'applicazione di misure protettive del patrimonio.

Per poter essere nominato in qualità di esperto il professionista deve essere iscritto nell'apposito elenco, tenuto a livello regionale; per poter essere iscritto è necessario soddisfare alcuni requisiti, tra i quali ricordo l'iscrizione all'albo professionale da almeno 5 anni ed una esperienza maturata in prima persona in attività di ristrutturazione aziendale e di crisi di impresa.

L'esperto indicato prende quindi visione della documentazione resa disponibile dall'imprenditore e caricata sulla piattaforma e, una volta valutate la propria indipendenza e competenze, può accettare l'incarico; solo a questo punto gli è consentito effettuare il download dalla piattaforma della documentazione sopra indicata.

L'attività dell'esperto, al termine di uno studio preliminare dei documenti, ha inizio con l'incontro con l'imprenditore, mirato alla valutazione della effettiva possibilità di risanamento dell'impresa; ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.L. 118/2021, nel caso in cui non ne venissero individuati i presupposti, la documentazione non fosse sufficiente o il dialogo con l'imprenditore non fosse ritenuto costruttivo, l'esperto ne informa il Segretario della Camera di commercio che procede all'archiviazione dell'istanza.

Qualora invece venissero condivise le previsioni di risoluzione della crisi dell'imprenditore, l'esperto inizia la propria attività, che si concretizza, in via estremamente sintetica, nelle trattative con tutte le parti interessate; il confronto non è quindi solo con i creditori ma riguarda tutti i soggetti che hanno una collocazione all'interno della realtà aziendale.

Compito dell'esperto è anche quello di individuare le peculiarità di ciascun soggetto in trattativa, individuando per ognuno la miglior soluzione.

Le trattative possono durare sino ad un massimo di 180 giorni, decorsi i quali, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, l'incarico dell'esperto cessa di diritto.

Tale termine è comunque derogabile, sino ad un massimo di ulteriori 180 giorni, quando tutte le parti (soggetti coinvolti ed esperto) siano d'accordo sulla proroga ovvero in presenza della conferma di una misura protettiva su beni facenti parte del patrimonio aziendale o di una richiesta, presentata da parte dell'imprenditore, di autorizzazione al compimento di determinati atti (articolo 10 D.L. 118/2021).

E' opportuno ricordare che nel periodo di trattative l'imprenditore mantiene, in linea generale, la gestione ordinaria e straordinaria dell'azienda; l'esperto può peraltro intervenire al fianco dell'imprenditore nella gestione degli atti straordinari, al fine di meglio tutelare il patrimonio aziendale; potrebbe anche verificarsi il caso in cui la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, rappresenti la via migliore, o l'unica, per la soluzione della crisi.

L'esito positivo delle trattative può condurre a tre tipologie di soluzioni:

  1. la stipula di uno o più contratti mirati a garantire la continuità aziendale per un periodo minimo di due anni
  2. la stipula di una convenzione di moratoria, mirata alla dilazione delle scadenze, alla rinuncia agli atti o alla interruzione di azioni esecutive e di ogni misura che non comporti la rinuncia al credito da parte dei creditori
  3. la sottoscrizione di un accordo (sostanzialmente un piano di risanamento) tra esperto, imprenditore e creditori.

L'istituto in esame rappresenta certamente una delle novità di rilievo del Codice ed i numeri di domande di accesso alla procedura, dopo un inizio non all'altezza delle attese, stanno crescendo in maniera convincente.

Ricordo infine che le istanze presentate in Lombardia rappresentano circa il 21% del totale e che il numero di colleghi iscritti nell'elenco è pari al 18%.

“La composizione negoziata e i contratti di risanamento dell'impresa in crisi”, il 19 e 20 giugno 2023, Convegno organizzato da ODCEC Bergamo, in sponsor con Giuffrè Francis Lefebvre, presso il Teatro Gaetano Donizetti, Piazza Camillo Benso Conte di Cavour, 15 – Bergamo.

Consulta qui il programma dell'evento.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

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